Il nuovo statuto nazionale dell’Associazione

  

Lo Statuto nazionale dell’Associazione 

Articolo 1
Arcigay è un’associazione nazionale di promozione sociale con sede legale aBologna, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laicae democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili sianoriconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondatesull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personalee sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in uncontesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.

Articolo 2
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
– la laicità e la democraticità delle istituzioni;
– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, ilrifiuto di ogni totalitarismo;
– la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vitadell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3
Arcigay si impegna in modo specifico a:
– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e dellapiena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;
– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loroforma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatorisociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
– costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica cheforniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozionedella salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessualiattraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, delsuperamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinionepubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propristrumenti e occasioni di informazione;
– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativaall’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per ilpieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbichee gay;
– lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamentosessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorsoall’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinchésiano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azionedell’Associazione;
– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, isindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta controle discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertàe dell’uguaglianza di tutti gli individui;
– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali etransgender e del movimento delle donne;
– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV,favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
– partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare idiritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay,lesbiche, bisessuali e transgender;
– combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattiesessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazionesessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;
– organizzare e promuovere attività sportive LGBT.

Articolo 4
Arcigay è una associazione nazionale articolata in Comitati provinciali.
I Comitati provinciali sono retti da propri statuti ed hanno una propriaautonomia amministrativa, patrimoniale, nei rapporti con le istituzioni, entied associazioni locali del proprio territorio di competenza, e sono i referentie responsabili  per le iniziative locali diArcigay nel proprio territorio di competenza.
Tali statuti e loro eventuali modifiche devono recepire le previsionistatutarie espresse dallo Statuto nazionale relativamente agli articoli 2, 3,6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 27, 29, 30 e devono essere inviati al Collegio dei Garantiil quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
I Comitati provinciali possono dare vita a Coordinamenti regionali.

Articolo 5
Ad Arcigay possono affiliarsi associazioni che ne condividano gli scopi.
Tali Associazioni sono rette da propri statuti, conservano la propriafisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Articolo6
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è ilcavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell’Associazione,così come riportato in figura.

Il simbolodi norma è accompagnato dalla dicitura "Associazione lesbica e gay italiana" epuò essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essaaffiliate.
L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasisoggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dallastessa a tanto autorizzato.
I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni affiliate,le socie e i soci hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suonome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalitàespresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché nonvengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasiuso contrario ai suoi fini.

Articolo 7
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticitàed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche socialisono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Arcigay per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvaleprevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle sociee dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo oprofessionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 8
Possono aderire ad Arcigay le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici annidi età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsionedi una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dalConsiglio nazionale.
Ai fini dell’adesione ad Arcigay, chiunque ne abbia interesse può fare domandadi ammissione al Presidente nazionale, al Presidente di un Comitato provincialeArcigay o di una Associazione affiliata.
La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Articolo 9
Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte.
La socia o il socio che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazionescritta al Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. IlConsiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze direcesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previstodall’articolo 22, può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto chenon rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
L’associato escluso può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide invia definitiva sul provvedimento d’esclusione.

Articolo 10
Il Comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e dai soci Arcigayresidenti nella provincia di competenza del Comitato.
Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e isoci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano privedi un proprio Comitato provinciale.
Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essereiscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base allaresidenza.
Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per ilperseguimento degli obiettivi statutari propri e dell’Associazione.
Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte levolte che viene convocato il Congresso nazionale per eleggere i propridelegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati alCongresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suodelegato.
Il Congresso provinciale elegge un Consiglio direttivo numericamente compostosecondo le esigenze locali e un Presidente rappresentante dell’organizzazioneterritoriale.
Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti isoci, la convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzatanella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30giorni prima nella sede del Comitato provinciale, e inviata, con lo stessopreavviso, alle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenzaperché venga esposta.

Articolo 11
Il Coordinamento regionale è costituito dai Comitati provinciali presenti sulterritorio regionale attraverso la convocazione di un Congresso regionalesecondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
Al Congresso regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitatiprovinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliatepresenti sul territorio regionale.
Il Congresso regionale approva un Regolamento o Statuto che preveda unorganismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale dirappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. IlCoordinamento regionale elegge un Presidente regionale, che rappresenti ilCoordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livelloregionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.
Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire unCoordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitatoprovinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Consiglio nazionale conmaggioranza qualificata.

Articolo 12
Le Associazioni affiliate concorrono alla vita associativa di Arcigay, nelleforme e nei modi stabiliti dallo Statuto nazionale.
Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsialmeno una volta ogni due anni e ogni qual volta si svolga il Congressonazionale.
Alla Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, partecipano i Presidenti, oloro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini delgiorno e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propridelegati al Congresso nella misura del 10% sul totale dei delegati previsto.

Articolo 13
Le socie ed i soci tesserati ad Arcigay, che hanno regolarmente pagato la quotasociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse daArcigay, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed allefinalità da Arcigay;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dairegolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organidirettivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire erealizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismistabiliti dallo Statuto;
d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismidirigenti.

Articolo 14
Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei finistatutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmentealla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quellielettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazionemedesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigaybeneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale dellefinalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell’Interno con Decreto del2/8/67.

Articolo 15
Arcigay garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della proprialinea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verificasull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve esseregarantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno,favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delleopinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno,rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata lacircolazione di tutte le informazioni.

Articolo 16
Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediantevotazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almenoun quinto dei presenti.
Gli statuti dei Comitati provinciali possono prevedere percentuali differentiper la richiesta di voto segreto.

Articolo 17
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati alCongresso. Le deleghe sono attribuite ad ogni comitato provinciale tenendoconto del numero degli iscritti.

Articolo 18
Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio dei Garanti.

Articolo 19
Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dalConsiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stessoed è il massimo organo deliberante di Arcigay.
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne facciarichiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno unquarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente nazionale e/o del Segretarionazionale, il Presidente del Consiglio nazionale convoca entro 15 giorni ilConsiglio nazionale per la convocazione del Congresso.

Articolo 20
Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere il Presidente nazionale;
d) eleggere il Segretario nazionale;
e) eleggere i componenti del Consiglio nazionale;
f) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;
g) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli exPresidenti nazionali dell’Associazione.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegatieletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 edall’articolo 12. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega èuninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con lapresenza di almeno la metà dei delegati.
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto conrichiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti.

Articolo 21
Fanno parte del Consiglio nazionale:
– i componenti eletti dal Congresso su proposta del Comitato provinciale diappartenenza;
– 8 componenti eletti dal Congresso tra le socie e i soci che si siano distintiper le loro competenze e per i contributi alla storia, alla cultura e allapolitica dell’Associazione;
– 4 componenti eletti dal Congresso su proposta dell’Assemblea delleAssociazioni affiliate.
A ciascun Comitato provinciale spetta un numero di componenti del Consiglio nazionalestabilito in base al numero dei soci del Comitato al momento della convocazionedel Congresso secondo la seguente ripartizione:
– fino al 2,5% del totale dei soci un consigliere;
– fino al 5% del totale dei soci due consiglieri;
– oltre il 5% del totale dei  soci treconsiglieri.
Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente e il Segretario.
Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti delCollegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non nesiano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e deiCoordinamenti regionali.
Ogni componente del Consiglio nazionale ha diritto di proporre ordini delgiorno al Consiglio nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento delConsiglio.

Articolo 22
Il Consiglio nazionale è l’organo di governo di Arcigay e il massimo organo didirezione politica tra un Congresso e l’altro.
Il Consiglio nazionale elegge un proprio presidente che ne convoca e presiedele riunioni.
La prima seduta del Consiglio nazionale successiva al Congresso nazionale èconvocata dal Presidente nazionale.
Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a) adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare quanto previsto nelledeliberazioni congressuali;
b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazionesecondo quanto previsto dall’art. 19 del presente Statuto;
c) eleggere, su proposta del Presidente e del Segretario, la Segreteria nazionale e il Tesoriere nazionale;
d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entroil 31 marzo di ogni anno;
e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche eprivate, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sullaadesione agli stessi;
g) approvare ovvero revocare l’affiliazione delle Associazioni affiliate;
h) dare vita o sospendere l’attività di un Comitato provinciale;
i) revocare la qualifica di socio;
l) provvedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio nazionaledimissionari o decaduti;
m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori deiconti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale,esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;
n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimentodi obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;
o) eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i duecomponenti del Collegio dei Garanti;
p) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni odi impossibilità a svolgere il suo mandato;
q) eleggere il Presidente del Consiglio nazionale in prima votazione con ilvoto favorevole dei 3/4 dei componenti del Consiglio nazionale e, in secondavotazione nella medesima seduta, con la maggioranza assoluta;
r) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne iresponsabili e approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento.
Il Presidente del Consiglio nazionale, se eletto tra i componenti proposti dai ComitatiProvinciali, viene sostituito da un componente proposto dal Comitatoprovinciale di appartenenza, secondo criteri stabiliti dal regolamento, edeletto dal Consiglio nazionale.
Il Presidente del Consiglio nazionale fa parte di diritto del Consiglio nazionale.
I punti b, d, g, h, l, m richiedono l’effettiva presenza al voto dellamaggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.
I punti c, n, o, p, r richiedono il voto favorevole della maggioranza assolutadei componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suofunzionamento. Nel Regolamento possono essere previste forme di decadenza dallacarica di consigliere nazionale.
Il Presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio nazionale almeno trevolte all’anno.
Il Presidente del Consiglio nazionale deve convocare il Consiglio nazionale  quando ne facciano richiesta:
– un terzo dei componenti del Consiglio nazionale;
– la Segreteria nazionale.

Articolo 23
Il Presidente nazionale rappresenta l’unità di Arcigay; è componente di dirittodella Segreteria nazionale; ha la rappresentanza esterna e giuridica di Arcigaye può delegarla.
Il Presidente nazionale ha il compito di:
– proporre al Consiglio nazionale, d’intesa con il Segretario nazionale, lanomina o la revoca dei componenti della Segreteria nazionale e del Tesoriere nazionale;
– convocare e presiedere le riunioni della Segreteria nazionale.
In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente nazionalele sue funzioni vengono esercitate dal Segretario nazionale.
In caso di particolare necessità e urgenza qualora ricorrano gravi motivi ilPresidente nazionale può sospendere in forma cautelare l’affiliazione delleAssociazioni affiliate o i diritti associativi di una socia o un socio. Taliprovvedimenti devono essere tempestivamente comunicati al Collegio nazionaledei Garanti che delibera sulla sospensione.

Articolo 24
Il Segretario nazionale esercita le funzioni previste dall’articolo 23 ed ècomponente di diritto della Segreteria nazionale.
Il Segretario nazionale ha il compito di:
– coordinare le attività dei componenti della Segreteria nazionale d’intesa conil Presidente;
– coordinare la stesura del piano annuale di lavoro della Segreteria nazionale.
In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale le sue funzioni sonoesercitate dal Presidente del Consiglio nazionale.

Articolo25
Il Tesoriere nazionale è il responsabileamministrativo-contabile dell’Associazione ed è componente di diritto dellaSegreteria nazionale.
Ad ogni Consiglio nazionale il Tesoriere nazionale relaziona sull’andamentofinanziario dell’Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gliordini del giorno che hanno impatto sul bilancio.
Ogni Comitato provinciale invia al Tesoriere nazionale una copia del propriobilancio entro 30 giorni dalla sua approvazione.
Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta ladocumentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscaledell’Associazione nazionale. Può richiedere, in via cautelativa quando ravvisisospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell’Associazionenazionale richiedendo contestualmente una riunione urgente della Segreterianazionale per la deliberazione delle conseguenti azioni. Di tale emergenza deveessere relazionato al Consiglio nazionale alla prima riunione utile.
Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni delegatialle gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamenteal Tesoriere.
Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e aquanto di sua competenza al Presidente nazionale, al Segretario nazionale, allaSegreteria nazionale e al Consiglio nazionale non oltre 30 giorni dallaricezione della richiesta.

Articolo26
La Segreteria nazionale è l’organo esecutivo di Arcigay.
La Segreteria nazionale ha il compito di:
– attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni approvate dalCongresso nazionale;
– attuare le decisioni del Consiglio nazionale;
– elaborare il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale in accordo con ilTesoriere;
– proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale, ovvero proporre singolipunti all’ordine del giorno del Consiglio nazionale;
– proporre al Consiglio nazionale il commissariamento di un Comitato provincialeo di un Coordinamento regionale;
– autorizzare l’uso del marchio di cui all’articolo 6.
Le deliberazioni della Segreteria nazionale non sono valide se non è presentela maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza deipresenti.
Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica diprogrammazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, latrasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del Consiglionazionale.
La Segreteria nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle propriefunzioni, di staff e gruppi operativi.
Tutte le decisioni prese dalla segreteria, e dai gruppi di lavoro, che nonhanno avuto l’unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazionedi minoranza da esporre al Consiglio nazionale.
In caso i componenti siano anche consiglieri, sono sospesi dal ruolo diconsiglieri per tutto il periodo del mandato e sono sostituiti da supplenti, edindicati dai propri comitati di appartenenza, per i consiglieri che non sonoriferiti ai comitati non sono previsti supplenti.

Articolo 27
Il Commissariamento di un Comitatoprovinciale o Coordinamento regionale può essere disposto dal Consiglio nazionalesu proposta della Segreteria nazionale solo qualora il Comitato o ilCoordinamento non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguirele finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio direttivo o di atti gravi o di gravi inadempienze.
Prima di proporre il commissariamento la Segreteria nazionale deve aver chiestoal Comitato o al Coordinamento di indire entro 30 giorni un Congressostraordinario per il rinnovo delle cariche sociali.
I Commissari devono convocare, entro e non oltre tre mesi dalla loro nomina, unCongresso straordinario che elegga nuove cariche sociali.
Avverso al provvedimento di commissariamento il Consiglio Direttivo delComitato o del Coordinamento regionale commissariato può proporre ricorso alCollegio nazionale dei Garanti.

Articolo 28
Non possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale, di Segretarionazionale e ricoprire un incarico in segreteria nazionale coloro che ricopronola carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di parlamentareitaliano o europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici inpartiti.
Se durante il proprio mandato il Presidente nazionale o il Segretario nazionaleo un componente della segreteria nazionale accettano di candidarsi ad una dellesuddette cariche devono preventivamente dimettersi, in caso contrario sonoconsiderati decaduti al momento dell’accettazione della candidatura.

Articolo 29
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presenteStatuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organidell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e digiurisdizione interna. Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agliorganismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come daarticolo 4;
– fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionaliai rispettivi statuti;
– dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigentiProvinciali, Regionali e Nazionali;
– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gliorganismi dirigenti;
– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 9 del presenteStatuto.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta oricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti elettidal Consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbianoacquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati diadeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altricomponenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra caricaall’interno di Arcigay.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della previstaattività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giornidalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essereratificato dal Consiglio nazionale.
Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareriforniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamentecomunicate per iscritto al Consiglio nazionale, nel rispetto della normativasul trattamento dei dati personali.

Articolo 30
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo,presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto neirispettivi Congressi.
Ha il compito di:
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza deibilanci alle scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componentieffettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismidirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campoamministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitatipermanenti alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentanoannualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Articolo 31
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente,stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalitàsociali.
In nessun caso i proventi dell’attività possono essere divisi fra i soci e lesocie, anche in forme indirette.
Esso è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
– eccedenze degli esercizi annuali;
– erogazioni liberali, donazioni, lasciti.

Articolo 32
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
– le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioniaderenti;
– i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
– i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziativee progetti;
– i contributi pubblici e privati;
– ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 33
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delleobbligazioni da esso direttamente contratte.

Articolo 34
Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto dellerisorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dalConsiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamentereinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 35
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i socidei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcunadel patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 36
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionaleappositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività,sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità diinteresse generale analoghe a quelle di Arcigay, e comunque di utilità sociale,secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamentecostituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Articolo 37
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congressonazionale con maggioranza assoluta dei delegati, tranne che nel caso previstoall’articolo 22.

Articolo 38
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenutenel codice civile.

Disposizionetransitoria
Per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale eletti dal XIII Congressonazionale di Arcigay valgono le seguenti disposizioni:
1. i nominativi dei Componenti del Consiglio nazionale spettanti ai Comitatiprovinciali saranno indicati dai delegati dei Comitati stessi;
2. il numero dei componenti attribuito ai singoli Comitati provinciali èdeterminato secondo la seguente ripartizione:
– fino a 5.000 soci un consigliere;
– da 5.000 a 10.000 soci due consiglieri;
– oltre i 10.000 soci tre consiglieri.


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