Matrimonio, partnership registrata e contratto di coabitazione in Olanda

  

( Si ringrazia anticipatamente chi vorrà contribuire ad arricchire questo articolo inviando informazioni o documenti sull'Olanda all'indirizzo [email protected])

Premessa

La legge olandese prevede che le relazioni familiari e le unioni stabili possano essere regolate in più modi.
Sono permessi e regolati:

  1. il matrimonio (Marriage);
  2. l'unione registrata (Registered partnership);
  3. il contratto di coabitazione (Cohabitation agreement).


Il matrimonio e l'unione registrata sono molto simili, entrambi ricollegati al diritto e concetto di famiglia, ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda le modalità di scioglimento del rapporto e il regime giuridico della filiazione.
Il contratto di convivenza, invece, non ha alcun rilievo per il diritto di famiglia e può essere assimilato ad un contratto privatistico di mutuo aiuto, al quale si possono ricollegare eccezionalmente alcuni effetti di tipo pubblicistico .
Il matrimonio e l'unione registrata, da una parte, e il contratto di coabitazione dall'altro hanno scopi e contenuti molto diversi. Le differenze più rilevanti possono individuarsi:

  1. nel grado e nella necessità di formalizzare il rapporto;
  2. nel contenuto di diritti e doveri previsti direttamente dalla legge o rimesso alla libera determinazione della parti;
  3. nella rilevanza dei rapporti giuridici solo tra le parti o anche rispetto a terzi;
  4. nella presupposta esistenza di un legame affettivo-sessuale, con le limitazioni che ne derivano.


Ciascun rapporto prevede un certo livello di formalizzazione, in particolare con riferimento al momento della nascita dell'unione, tuttavia nel caso di unioni stabili non formalizzate in alcun modo (unioni di fatto nelle quali la stabilità è desunta dal semplice passare del tempo), esiste comunque la possibilità che si determinino conseguenze giuridiche direttamente previste dalla legge, per esempio nel campo della tassazione e della sicurezza sociale.
Il contratto di coabitazione, come detto, è un contratto di diritto privato con il quale le persone coabitanti possono stabilire di dividere i costi di mantenimento della casa e di supportarsi a vicenda economicamente. Altresì possono stabilire regole per la gestione dei propri conti corrente e dividere o compartire i propri guadagni e i propri beni. L'accordo può essere redatto con scrittura privata oppure da un notaio con atto pubblico. Questa seconda forma è richiesta necessariamente per poter avere dei diritti sulla pensione del partner che premuore, nonché alcuni riconoscimenti che le imprese prevedono per i dipendenti che vivono una relazione di tipo familiare o parafamiliare (fringe benefits).
Matrimonio, unione registrata e contratto di coabitazione hanno in comune solo alcune caratteristiche:
a) sono consentiti solo tra maggiorenni (18 anni), ad eccezione di casi particolari;
b) non è rilevante il sesso o l'orientamento sessuale dei partner, quindi sono sono accessibili dalle coppie omosessuali;
c) i presupposti o gli accordi alla base del rapporto non devono confliggere con la morale, l'ordine pubblico e la legge.
Il regolamento del matrimonio e dell'unione registrata, invece, è quasi identico, tanto che ciò determina le seguenti regole generali:
– non si può essere sposati o registrati con più di una persona per volta. Chi è sposato non può registrarsi e chi è registrato non può sposarsi;
– non sono permessi tra chi ha legami stretti di sangue: tra genitori e figli, nonni e nipoti e tra fratelli e sorelle. Possono essere fatte delle eccezioni per persone legate da rapporti di adozione.
Si ricava da ciò che al matrimonio e all'unione registrata:
– sono riconosciuti la stessa dignità sociale e un valore giuridico coincidente nei punti caratterizzanti;
– presuppongono sempre un rapporto di coppia non solo caratterizzato dal mutuo sostegno tra i partner, ma anche da un loro legame affettivo-sessuale.

Gli stranieri o le coppie che vivono all'estero
Il matrimonio o l'unione registrata non possono essere contratti se entrambi i partner sono stranieri e nessuno dei due risiede in Olanda.
Se invece entrambi sono stranieri ma almeno uno risiede in Olanda, il matrimonio e l'unione registrata possono essere contratti. Quando almeno uno dei due partner è cittadino olandese, il matrimonio e l'unione registrata può essere contratto anche se entrambi risiedono all'estero.
Gli stranieri che risiedono in Olanda possono sposarsi anche se la legge del proprio paese non riconosce o non ammette il matrimonio o l'unione registrata.
Per prevenire il c.d. turismo matrimoniale la legge olandese richiede che quando entrambi i partner siano stranieri almeno uno dei due deve avere:
– la residenza permanente;
– ottenere dalla polizia un'attestazione in cui si dichiara qual è lo status della persona rispetto alla legge olandese sull'immigrazione (statement of the Aliens police regarding non-Dutch status under the Aliens Act).

Il matrimonio e l'unione registrata

Come si formalizza la relazione
Il matrimonio e l'unione registrata si contraggono presso l'ufficio dell'anagrafe (register of births, death and marriages).
Entrambi richiedono il rispetto di alcune formalità:
a) Le pubblicazioni. Sono fatte nell'ufficio dell'anagrafe del comune dove uno dei due è residente. Per ottenerle bisogna presentare alcuni documenti come, per esempio, il certificato di nascita, un certificato che attesti la libertà di stato, la prova della fine del precedente matrimonio se si è divorziati o vedovi. Il matrimonio o la registrazione può avvenire quando sono passate due settimane dalle pubblicazioni, ma in casi particolari può essere anticipato;
b) Testimoni. Devono essere almeno due e devono essere maggiorenni. I loro nomi vanno comunicati al momento delle pubblicazioni;
c) Promesse. Le promesse matrimoniali sono quelle che stabilisce la legge, mentre nell'unione registrata la coppia ha la facoltà di scegliere quali promesse scambiarsi.
Il rito civile prevede che dopo lo scambio delle promesse, l'ufficiale, la coppia e i testimoni firmano il certificato di matrimonio o dell'unione registrata.
Entrambe le cerimonie hanno dei costi, tuttavia ogni comune ha dei giorni ed orari fissi in cui la celebrazione è garantita gratuitamente. La cerimonia religiosa è possibile solo successivamente al rito civile, evidentemente solo per le coppie unite in matrimonio e, in linea di massima, eterosessuali. Ciò comunque dipende unicamente dalla chiesa o dalla religione alla quale si appartiene o si professa.

Diritti e obblighi
La maggior parte dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio e dall'unione registrata sono previsti direttamente dalla legge. Alcuni di essi sono:
a) Cognome. Si può usare il cognome del partner aggiungendolo o sostituendolo al proprio. Tuttavia nei documenti ufficiali si deve usare solo il proprio cognome;
b) Parenti. I parenti dell'uno diventano parenti dell'altro. Stante la rilevanza legale della parentela, ciò ha delle conseguenza come per esempio la possibilità di esercitare il diritto di non testimoniare contro di essi in un giudizio;
c) Regime patrimoniale. il regime patrimoniale previsto dalla legge, in mancanza di diversa previsione da parte dei partner, è quello della comunione universale dei beni, quindi un tipo di comunione differente da quella prevista in Italia per il matrimonio. Va ricordato che l'Olanda ha sottoscritto, insieme con altri pochi paesi, la convenzione di Hague, in base alla quale gli sposi (ed i partner registrati) possono stabilire che il regime patrimoniale dell'unione sia regolato secondo la legge del paese del quale uno dei due è cittadino o nel quale è residente. Inoltre, un regime differente può essere previsto per i beni immobili, potendosi scegliere il regime giuridico previsto nel paese in cui tali beni si trovano.
Nonostante la comunione universale, i coniugi possono amministrare i propri beni, ma per alcuni atti necessitano del permesso dell'altro coniuge, come per esempio per vendere la casa in cui si vive. I partner hanno il dovere di mantenersi vicendevolmente e provvedere alla famiglia in base alle proprie possibilità economiche. La legge olandese prevede la possibilità di stipulare il contratto pre-matrimoniale o quello pre-registrazione;
d) Rilevanza del rapporto nei confronti dei terzi. Il matrimonio e l'unione registrata comportano conseguenza tanto patrimoniali quanto personali che hanno effetti per i terzi;
e) Eredità. In base alla legge delle successioni i partner sono automaticamente l'uno erede dell'altro;
f) Pensione. Chiunque contribuisce alla costruzione di un "pension scheme" ha diritto ad ottenere la pensione. Il partner che sopravvive può essere destinatario della pensione del partner premorto.

Conversione di un'unione registrata in un matrimonio o viceversa
Un'unione registrata può essere convertita in un matrimonio. La competenza a farlo è dell'ufficiale del registro anagrafico, il quale redige un documento di conversione, che viene inserito nel registro dei matrimoni. La conversione fa finire l'unione registrata e fa sorgere il matrimonio.
Allo stesso modo, un matrimonio può essere convertito in un unione registrata. La conversione può avvenire solo nel comune in cui almeno uno dei partner è residente. I costi della conversione variano da un comune all'altro e dipendono dai documenti richiesti e dalla celebrazione o meno di una cerimonia.

Conseguenze della conversione
In principio la conversione non cambia la situazione esistente. Per esempio, se due persone sono una coppia registrata e allevano un figlio dividendo la responsabilità del figlio, la conversione dell'unione in matrimonio non ha alcuna conseguenza. Né ha alcuna conseguenza per una coppia registrata che abbia scelto la comunione legale dei beni eccetto, forse, se uno o entrambi i partner sono stranieri e risiedono all'estero.
Un matrimonio o una unione registrata celebrata all'estero può essere convertita in Olanda, a patto che ciò sia riconosciuto dal paese in cui il matrimonio o l'unione registrata è stata celebrata.

La fine del matrimonio o dell'unione registrata
Il matrimonio si scioglie solo a seguito di sentenza di divorzio trascritta nel registro dei matrimoni del comune dove questi fu celebrato.
Le coppie sposate hanno anche la possibilità di scegliere la separazione legale (che però non pone fine al matrimonio ma, come in Italia, diciamo che lo sospende in previsione di una riconciliazione o di una definitiva rottura), cosa che le coppie registrate non possono fare. Queste ultime possono solo sciogliersi definitivamente. In caso di disaccordo, la rottura viene sancita dal giudice. In caso di accordo, invece, è sufficiente la registrazione di un contratto di rottura all'ufficio dell'anagrafe.
Il contratto, redatto necessariamente per mezzo di un avvocato o di un notaio, deve chiaramente manifestare l'accordo di mettere fine all'unione e l'accordo su tutti gli aspetti economici riguardanti la divisione. L'ufficio dell'anagrafe inserisce il contratto nel registro delle unioni e solo con questo passaggio ufficiale l'unione si considera sciolta.

Diritti e doveri successivi allo scioglimento del matrimonio o dell'unione registrata
Un esempio tipico di diritto/dovere che sorge a seguito della rottura del legame è il mantenimento a favore del partner più debole. Il partner economicamente più forte è tenuto a sostenere quello più debole, sia nel matrimonio sia nell'unione registrata.

Il contratto di coabitazione

Con il contratto di coabitazione due o più persone decidono di andare vivere nella stessa casa e di riconoscersi reciprocamente diritti e doveri. Le caratteristiche principali di questo contratto sono:
– i diritti e i doveri che derivano sono solo quelli che le parti stabiliscono nel contratto;
– non nasce un diritto ad usare il cognome dell'altro;
– non si creano vincoli di parentela;
– può stabilirsi una sorta di "regime patrimoniale"della coabitazione prevedendo, per esempio, che l'assunzione di alcune decisioni o obbligazioni debbano essere prese insieme. Un caso potrebbe essere la vendita della casa di proprietà solo di uno in cui si vive insieme; si può stabilire un dovere reciproco a mantenersi e provvedere all'unione in base alle proprie possibilità economiche;
– ha conseguenze legali solo tra le parti e non nei confronti di terzi. Tuttavia la giurisprudenza stanno espandendo la portata di questi contratti avvicinandoli al piano del matrimonio e dell'unione registrata;
– nei casi in cui eccezionalmente può avere alcuni effetti nei confronti di terzi è richiesto che sia redatto da un notaio per atto pubblico. È il caso del riconoscimento della pensione di reversibilità, concessa anche a chi coabita, purché sia data la prova inconfutabile dell'esistenza del contratto;
– in caso di morte chi sopravvive non diventa erede, ma può solo ricevere beni per testamento;
– il contratto può contenere una clausola (survivorship clause) in base alla quale il partner che sopravvive eredita i beni di proprietà comune della coppia;
– alcuni pension scheme prevedono che anche il partner sopravvissuto di un contratto di coabitazione possa essere titolare di pensione, ma nel contratto vanno fatte appropriate previsioni. Alcuni di questi pension scheme richiedono che il contratto sia stipulato con atto pubblico dal notaio; – nel contratto può essere previsto quando e come il contratto terminerà di avere effetti;
– dopo lo scioglimento del contratto i diritti e doveri in capo a ciascun convivente sono solo quelli indicati dal contratto di coabitazione, né possono sorgerne altri.

Figli, patria potestà e responsabilità condivise

(Un approfondimento su questo argomento è possibile leggendo la brochure -in inglese- scaricabile dal sito del Ministero di Giustizia olandese: http://www.justitie.nl/english/Images/responsibility_access_tcm75-28562.pdf)
La nascita, la presenza o l'inserimento di un minore all'interno di un'unione di coppia viene regolata dalla legge in maniera differente a secondo del tipo di relazione giuridica della coppia e al legame giuridico che ciascuno ha con il minore.
In linea generale fuori dal matrimonio eterosessuale, nel quale la legge riconosce automaticamente l'uomo e la donna come genitori dei figli nati nel matrimonio, la nascita di un bambino crea un rapporto giuridico solo tra la donna, riconosciuta come madre, e il bimbo nato che è suo figlio.
I rapporti o legami giuridici del minore con altre persone, in base al diritto di famiglia, sono riconosciuti solo in base a:
– adozione;
– riconoscimento;

Regole generali
Fuori dal matrimonio eterosessuale:
– la donna che partorisce è la madre del bambino;
– l'uomo con il riconoscimento diventa il padre del bambino;
– un genitore del bambino ed un non genitore possono assumersi la responsabilità congiunta per il mantenimento e l'educazione, ma il diritto di famiglia non riconosce legami tra il bambino e il non genitore che si assume tali responsabilità. I legami di tipo familiare nascono solo con il riconoscimento o l'adozione.
Il riconoscimento del figlio da parte del padre è sottoposto ad alcune regole:
– può essere fatto all'anagrafe o presso un notaio prima che il bambino nasca. Può anche essere fatto al momento della registrazione della sua nascita all'anagrafe o in qualsiasi momento successivamente;
– il padre deve aver compiuto 16 anni;
– la madre deve acconsentire per iscritto antecedentemente al riconoscimento;
– il figlio che ha già compiuto 12 anni deve acconsentire a sua volta; – se l'uomo è sposato con una persona diversa dalla madre che vuole riconoscere, deve avere con lei un rapporto stretto e un rapporto personale molto stretto con il bambino;
– se esiste un legame di sangue molto stretto tra la madre e l'uomo che intende riconoscere il figlio, ciò non può avvenire;
– se l'uomo è sotto tutela deve ottenere il consenso del giudice tutelare.

Patria potestà e responsabilità congiunta
La patria potestà è esercitata da uno o entrambi i genitori.
La responsabilità congiunta, invece, è esercitata da un genitore e da un non genitore, che tuttavia è il partner del genitore. Chiunque ha la patria potestà o la responsabilità congiunta ha il dovere di mantenere e allevare il bambino.
La rappresentanza legale del bambino spetta a chiunque sia responsabile per lui.
Prima della riforma entrata in vigore il 1-1-2002, la patria potestà congiunta era riconosciuta automaticamente ad entrambi i genitori solo quando il figlio nasceva durante il matrimonio da coppia eterosessuale. Dopo il 1-1-2002 la legge riconosce automaticamente la patria potestà ad entrambi i genitori anche se il figlio nasce da coppia eterosessuale legate in un'unione registrata, a condizione però che il padre proceda al riconoscimento del figlio. Allo stesso modo la legge riconosce automatica responsabilità congiunta a due persone sposate o registrate tra loro, indipendentemente dal loro sesso, su ogni figlio nato durante il matrimonio o l'unione registrata, a condizione che il bambino non abbia l'altro genitore.

Responsabilità dei genitori non sposati e non registrati
La madre non sposata, se ha compiuto 18 anni, ha la patria potestà fin dalla nascita. Il padre se vuole conseguire la patria potestà deve preventivamente riconoscere il figlio. Dopo il riconoscimento la patria potestà si acquista presentando un ricorso congiunto, madre e padre, al tribunale (district court registry; griffie). L'ufficiale fatte le opportune verifiche riconosce la patria potestà congiunta. Il nome di entrambi i genitori viene scritto sul registro della responsabilità.

Responsabilità di un genitore e di un non genitore sposati o registrati
Se il figlio nasce dopo la celebrazione del matrimonio o della registrazione della coppia, dal 1-1-2002 il non genitore acquista automaticamente la responsabilità congiunta, a condizione che il bambino non abbia l'altro genitore. Questo è in genere il caso del figlio nato da una coppia lesbica, per esempio nel caso di inseminazione artificiale.
Se esiste l'altro genitore l'automatismo non opera e la responsabilità congiunta può essere riconosciuta solo dal giudice.
Va ricordato che la responsabilità congiunta non crea un rapporto di parentela con il bambino; il partner non-genitore che ha la responsabilità congiunta diventa genitore solo l'adozione.

La responsabilità congiunta concessa dal tribunale
Questa può essere richiesta congiuntamente dal genitore e dal non genitore del bambino se quest'ultimo ha rapporti stretti col bambino.
In ogni caso l'interesse del minore ha sempre la priorità e la domanda è esaminata con molta attenzione. La responsabilità congiunta ha effetti notevoli specie se il bambino ha un solo genitore. Se la richiesta di avere la responsabilità congiunta viene accolta, il non-genitore ha gli stessi diritti, responsabilità e obblighi del genitore e condivide con lui la cura e l'allevamento del bambino.
Si ricorda che avere la responsabilità congiunta non è lo stesso che essere genitore del bambino. Tra il bambino e la persona sua responsabile non si crea un rapporto giuridico rilevante per il diritto di famiglia, quindi non diventano parenti. Per esempio, il bambino non ottiene automaticamente diritti di successione sul patrimonio del non-genitore responsabile e può solo ereditare se citato nel testamento.

Obbligo di mantenere, ma senza la responsabilità congiunta
Una persona sposata o registrata con altra che abbia un figlio è obbligata a provvedere al figlio del proprio partner, anche se non ha la responsabilità congiunta.

Da tutto ciò che precede si possono trarre alcuni esempi pratici:
– una coppia convive e nasce un bambino. La donna è sua madre. Se l'uomo riconosce il figlio diventa suo padre, ma il riconoscimento avviene solo con provvedimento del giudice a seguito di ricorso congiunto con la madre;
– un uomo con un figlio vive con una donna. La donna può adottare il figlio, se il bambino non ha già una madre, o la coppia chiedere al tribunale il permesso di esercitare la responsabilità congiunta;
– un uomo ha un figlio e convive con un altro uomo. Il partner può adottare il bambino o la coppia chiedere di esercitare la responsabilità congiunta.
Il cognome del bambino
Le persone sposate possono decidere di dare al loro primo figlio il cognome del padre o della madre. Se non viene fatta una scelta, gli viene messo automaticamente il cognome del padre. I figli successivi al primo avranno per forza lo stesso cognome del fratello maggiore.
Se i genitori non sono sposati il bambino riceve automaticamente il cognome della madre, ma se il padre riconosce il figlio i genitori posso scegliere quale cognome mettergli, anche se il riconoscimento avviene in un momento successivo alla nascita. Se un genitore ed un non-genitore, il quale adotti il figlio del suo partner, condividono la patria potestà, possono chiedere al giudice di cambiare il cognome del bambino mettendogli quello del genitore adottivo, senza alcuna considerazione della forma legale del rapporto che lega la coppia.

Figli e forma giuridica dell'unione
La natura giuridica del rapporto di coppia non è decisiva per quanto riguarda i doveri nei confronti dei minori inseriti nella famiglia. Il fattore che fa la differenza è se uno è genitore naturale o adottivo del bambino o ha solo la responsabilità congiunta.
Il semplice fatto di essere genitore biologico di un bambino obbliga a sostenerlo economicamente. Questa regola non si applica al donatore di sperma.
In linea di principio i genitori divorziati o separati continuano ad esercitare la patria potestà congiunta sul figlio. In caso tra essi ci sia disaccordo o un diverso accordo rispetto all'esercizio della patria potestà è necessario rivolgersi al giudice.

Il mantenimento a carico del non-genitore
Se un genitore e un non-genitore hanno la responsabilità congiunta sul bambino, la condivisione cessa con il divorzio o la fine dell'unione registrata.
Tuttavia il non genitore, nonostante la fine dell'esercizio della responsabilità congiunta, deve provvedere al mantenimento del bambino allo stesso modo in cui è tenuto il genitore per un periodo pari alla durata della patria potestà. Se, per esempio, la responsabilità congiunta è stata esercitata per cinque anni, il non-genitore è obbligato a supportare economicamente il bambino per ulteriori 5 anni.
Se però il non-genitore non avesse la responsabilità congiunta sul bambino, il suo obbligo di mantenimento verso il bambino cessa con la dissoluzione del matrimonio o dell'unione registrata.
I diritti per la pensione di vecchiaia costruita durante l'esistenza del matrimonio o dell'unione registrata, sono divisi tra i partner al momento della cessazione del legame. Ciò non avviene quando i partner non erano sposati o registrati, ma solo convivevano.

Adozione

(Un approfondimento di questo argomento può essere fatto leggendo il documento -in inglese- pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia olandese: http://www.justitie.nl/english/Publications/factsheets/adoption_of_a_child_in_the_Netherlands.asp)
Single e coppie dello stesso o differente sesso possono adottare un bambino che abitualmente risieda in Olanda. L'adozione può avvenire indipendentemente dal fatto che i richiedenti siano sposati, registrati o solo vivano insieme.
Una persona che adotta un bambino ne diventa legalmente suo genitore e il bambino acquista anche tutti i legami di parentela del genitore adottivo, cancellando tutti i legami con la famiglia naturale.
L'adozione è sottoposta a meccanismi molto rigorosi in quanto ha come obiettivo l'esclusivo interesse del minore, perciò viene concessa solo dal tribunale.
L'adozione di bambini stranieri e che non risiedano in Olanda (adozione internazionale) segue regole differenti: per esempio è permessa solo alle coppie eterosessuali.
L'adozione è permessa anche ai single senza considerazione del fatto che la persona richiedente viva sola, sia sposata, registrata o semplicemente convivente di fatto.

Riconoscimento all'estero delle differenti tipologie giuridiche di legami
Alcuni paesi europei riconoscono diritti alle coppie registrate, dello stesso o di differente sesso, mentre la maggior parte di essi non riconoscono il matrimonio omosessuale né la possibilità di convertire il matrimonio in unione registrata o viceversa.
L'Olanda è stato il primo paese al mondo a introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Fonti principali. Linee guida del Ministero della Giustizia olandese: 1) Same-sex marriage, aprile 2001 – www.justitie.nl/english/Publications/factsheets/same-sex_marriages.asp; 2) Marriage, Registered partnership and cohabitation, agosto 2002 – www.justitie.nl/english/Images/ marriage_registered_tcm75-28560.pdf
Per un approfondimento del tema (testi in inglese):Dutch family law in the 21st century: trend-setting and straggling behind at the same time, www.ejcl.org/64/art64-5.html Molto interessante sull'istituto dell'unione registrata: Registered partnership: legislation of Netherlands, www.perso.wanadoo.fr/ciec-sg/Etudes/ ColloqueCIEC/CIEColloqueBoele_WoelkiAngl.pdf


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