Lo statuto nazionale dell’Associazione

  

Lo Statuto nazionale dell’Associazione 

Articolo 1
Arcigay è un’associazione nazionale di promozione sociale con sede legale a Bologna, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.

Articolo 2
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
– la laicità e la democraticità delle istituzioni;
– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
– la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3
Arcigay si impegna in modo specifico a:
– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;
– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
– costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per ilpieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
– lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;
– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne;
– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
– partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender;
– combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;
– organizzare e promuovere attività sportive LGBT.

Articolo 4
Arcigay è una associazione nazionale articolata in Comitati provinciali.
I Comitati provinciali sono retti da propri statuti ed hanno una propria autonomia amministrativa, patrimoniale, nei rapporti con le istituzioni, enti ed associazioni locali del proprio territorio di competenza, e sono i referenti e responsabili  per le iniziative locali diArcigay nel proprio territorio di competenza.
Tali statuti e loro eventuali modifiche devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto nazionale relativamente agli articoli 2, 3,6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 27, 29, 30 e devono essere inviati al Collegio dei Garanti il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
I Comitati provinciali possono dare vita a Coordinamenti regionali.

Articolo 5
Ad Arcigay possono affiliarsi associazioni che ne condividano gli scopi.
Tali Associazioni sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Articolo 6
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell’Associazione,così come riportato in figura.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura "Associazione lesbica e gay italiana" e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni affiliate, le socie e i soci hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

Articolo 7
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Arcigay per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie e dai soci. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 8
Possono aderire ad Arcigay le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale.
Ai fini dell’adesione ad Arcigay, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente nazionale, al Presidente di un Comitato provinciale Arcigay o di una Associazione affiliata.
La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.

Articolo 9
Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte.
La socia o il socio che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 22, può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
L’associato escluso può proporre ricorso al collegio dei garanti che decide invia definitiva sul provvedimento d’esclusione.

Articolo 10
Il Comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e dai soci Arcigay residenti nella provincia di competenza del Comitato.
Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e isoci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.
Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base alla residenza.
Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e dell’Associazione.
Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suo delegato.
Il Congresso provinciale elegge un Consiglio direttivo numericamente composto secondo le esigenze locali e un Presidente rappresentante dell’organizzazione territoriale.
Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti isoci, la convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del Comitato provinciale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.

Articolo 11
Il Coordinamento regionale è costituito dai Comitati provinciali presenti sul territorio regionale attraverso la convocazione di un Congresso regionale secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
Al Congresso regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliate presenti sul territorio regionale.
Il Congresso regionale approva un Regolamento o Statuto che preveda un organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento regionale elegge un Presidente regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.
Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire un Coordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitato provinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Consiglio nazionale con maggioranza qualificata.

Articolo 12
Le Associazioni affiliate concorrono alla vita associativa di Arcigay, nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto nazionale.
Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsi almeno una volta ogni due anni e ogni qual volta si svolga il Congresso nazionale.
Alla Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, partecipano i Presidenti, o loro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini del giorno e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura del 10% sul totale dei delegati previsto.

Articolo 13
Le socie ed i soci tesserati ad Arcigay, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Arcigay;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a definire erealizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;
d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Articolo 14
Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quellielettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigaybeneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale dellefinalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell’Interno con Decreto del2/8/67.

Articolo 15
Arcigay garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno,favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 16
Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.
Gli statuti dei Comitati provinciali possono prevedere percentuali differentiper la richiesta di voto segreto.

Articolo 17
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono attribuite ad ogni comitato provinciale tenendo conto del numero degli iscritti.

Articolo 18
Sono organi nazionali dell’Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio dei Garanti.

Articolo 19
Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay.
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente nazionale e/o del Segretario nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del Congresso.

Articolo 20
Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere il Presidente nazionale;
d) eleggere il Segretario nazionale;
e) eleggere i componenti del Consiglio nazionale;
f) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;
g) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali dell’Associazione.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti. 

Articolo 21
Fanno parte del Consiglio nazionale:
– i componenti eletti dal Congresso su proposta del Comitato provinciale di appartenenza;
– 8 componenti eletti dal Congresso tra le socie e i soci che si siano distinti per le loro competenze e per i contributi alla storia, alla cultura e allapolitica dell’Associazione;
– 4 componenti eletti dal Congresso su proposta dell’Assemblea delle Associazioni affiliate.
A ciascun Comitato provinciale spetta un numero di componenti del Consiglio nazionale stabilito in base al numero dei soci del Comitato al momento della convocazione del Congresso secondo la seguente ripartizione:
– fino al 2,5% del totale dei soci un consigliere;
– fino al 5% del totale dei soci due consiglieri;
– oltre il 5% del totale dei  soci treconsiglieri.
Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente e il Segretario.
Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non ne siano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e deiCoordinamenti regionali.
Ogni componente del Consiglio nazionale ha diritto di proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Articolo 22
Il Consiglio nazionale è l’organo di governo di Arcigay e il massimo organo di direzione politica tra un Congresso e l’altro.
Il Consiglio nazionale elegge un proprio presidente che ne convoca e presiede le riunioni.
La prima seduta del Consiglio nazionale successiva al Congresso nazionale è convocata dal Presidente nazionale.
Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a) adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare quanto previsto nelle deliberazioni congressuali;
b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente Statuto;
c) eleggere, su proposta del Presidente e del Segretario, la Segreteria nazionale e il Tesoriere nazionale;
d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
g) approvare ovvero revocare l’affiliazione delle Associazioni affiliate;
h) dare vita o sospendere l’attività di un Comitato provinciale;
i) revocare la qualifica di socio;
l) provvedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dimissionari o decaduti;
m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;
n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;
o) eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio dei Garanti;
p) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere il suo mandato;
q) eleggere il Presidente del Consiglio nazionale in prima votazione con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti del Consiglio nazionale e, in seconda votazione nella medesima seduta, con la maggioranza assoluta;
r) istituire gruppi di lavoro, commissioni tematiche e reti, nominarne i responsabili e approvare il regolamento che ne definisce il funzionamento;
s) deliberare il commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionalie nominarne il Commissario.
Il Presidente del Consiglio nazionale, se eletto tra i componenti proposti dai Comitati Provinciali, viene sostituito da un componente proposto dal Comitato provinciale di appartenenza, secondo criteri stabiliti dal regolamento, ed eletto dal Consiglio nazionale.
Il Presidente del Consiglio nazionale fa parte di diritto del Consiglio nazionale.
I punti b, d, g, h, l, m richiedono l’effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.
I punti c, n, o, p, r, s richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento. Nel Regolamento possono essere previste forme di decadenza dalla carica di consigliere nazionale.
Il Presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio nazionale almeno tre volte all’anno.
Il Presidente del Consiglio nazionale deve convocare il Consiglio nazionale  quando ne facciano richiesta:
– un terzo dei componenti del Consiglio nazionale;
– la Segreteria nazionale.


Articolo 23
Il Presidente nazionale rappresenta l’unità di Arcigay; è componente di diritto della Segreteria nazionale; ha la rappresentanza esterna e giuridica di Arcigay e può delegarla.
Il Presidente nazionale ha il compito di:
– proporre al Consiglio nazionale, d’intesa con il Segretario nazionale, la nomina o la revoca dei componenti della Segreteria nazionale e del Tesoriere nazionale;
– convocare e presiedere le riunioni della Segreteria nazionale.
In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente nazionale le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario nazionale.
In caso di particolare necessità e urgenza qualora ricorrano gravi motivi il Presidente nazionale può sospendere in forma cautelare l’affiliazione delle Associazioni affiliate o i diritti associativi di una socia o un socio. Tali provvedimenti devono essere tempestivamente comunicati al Collegio nazionaledei Garanti che delibera sulla sospensione.

Articolo 24
Il Segretario nazionale esercita le funzioni previste dall’articolo 23 ed è componente di diritto della Segreteria nazionale.
Il Segretario nazionale ha il compito di:
– coordinare le attività dei componenti della Segreteria nazionale d’intesa con il Presidente;
– coordinare la stesura del piano annuale di lavoro della Segreteria nazionale.
In caso di dimissioni o decadenza del Segretario nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio nazionale.

Articolo25
Il Tesoriere nazionale è il responsabile amministrativo-contabile dell’Associazione ed è componente di diritto della Segreteria nazionale.
Ad ogni Consiglio nazionale il Tesoriere nazionale relaziona sull’andamento finanziario dell’Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gliordini del giorno che hanno impatto sul bilancio.
Ogni Comitato provinciale invia al Tesoriere nazionale una copia del proprio bilancio entro 30 giorni dalla sua approvazione.
Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscaledell’Associazione nazionale. Può richiedere, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell’Associazione nazionale richiedendo contestualmente una riunione urgente della Segreteria nazionale per la deliberazione delle conseguenti azioni. Di tale emergenza deve essere relazionato al Consiglio nazionale alla prima riunione utile.
Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni delegati alle gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamente al Tesoriere.
Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di sua competenza al Presidente nazionale, al Segretario nazionale, alla Segreteria nazionale e al Consiglio nazionale non oltre 30 giorni dallaricezione della richiesta.

Articolo26
La Segreteria nazionale è l’organo esecutivo di Arcigay.
La Segreteria nazionale ha il compito di:
– attuare, per quanto di sua competenza, le deliberazioni approvate dal Congresso nazionale;
– attuare le decisioni del Consiglio nazionale;
– elaborare il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale in accordo con il Tesoriere;
– proporre ordini del giorno al Consiglio nazionale, ovvero proporre singoli punti all’ordine del giorno del Consiglio nazionale;
– proporre al Consiglio nazionale il commissariamento di un Comitato provinciale o di un Coordinamento regionale;
– autorizzare l’uso del marchio di cui all’articolo 6.
Le deliberazioni della Segreteria nazionale non sono valide se non è presentela maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.
La Segreteria nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di staff e gruppi operativi.
Tutte le decisioni prese dalla segreteria, e dai gruppi di lavoro, che non hanno avuto l’unanimità dei consensi, possono essere oggetto di una relazione di minoranza da esporre al Consiglio nazionale.
In caso i componenti siano anche consiglieri, sono sospesi dal ruolo di consiglieri per tutto il periodo del mandato e sono sostituiti da supplenti, ed indicati dai propri comitati di appartenenza, per i consiglieri che non sono riferiti ai comitati non sono previsti supplenti.

Articolo 27
Il Commissariamento di un Comitato provinciale o Coordinamento regionale può essere disposto dal Consiglio nazionalesu proposta della Segreteria nazionale solo qualora il Comitato o ilCoordinamento non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio direttivo o di atti gravi o di gravi inadempienze.
Prima di proporre il commissariamento la Segreteria nazionale deve aver chiesto al Comitato o al Coordinamento di indire entro 30 giorni un Congresso straordinario per il rinnovo delle cariche sociali.
I Commissari devono convocare, entro e non oltre tre mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga nuove cariche sociali.
Avverso al provvedimento di commissariamento il Consiglio Direttivo del Comitato o del Coordinamento regionale commissariato può proporre ricorso al Collegio nazionale dei Garanti.

Articolo 28
Non possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale, di Segretario nazionale e ricoprire un incarico in segreteria nazionale coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di parlamentare italiano o europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici inpartiti.
Se durante il proprio mandato il Presidente nazionale o il Segretario nazionale o un componente della segreteria nazionale accettano di candidarsi ad una delle suddette cariche devono preventivamente dimettersi, in caso contrario sono considerati decaduti al momento dell’accettazione della candidatura.

Articolo 29
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come da articolo 4;
– fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti;
– dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;
– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 9 del presente Statuto.
L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta oricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti elettidal Consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altricomponenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra caricaall’interno di Arcigay.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giornidalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio nazionale.
Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 30
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nei rispettivi Congressi.
Ha il compito di:
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componentieffettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Articolo 31
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
In nessun caso i proventi dell’attività possono essere divisi fra i soci e le socie, anche in forme indirette.
Esso è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
– eccedenze degli esercizi annuali;
– erogazioni liberali, donazioni, lasciti.

Articolo 32
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
– le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
– i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
– i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
– i contributi pubblici e privati;
– ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 33
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Articolo 34
Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dalConsiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 35
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 36
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Articolo 37
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, tranne che nel caso previstoall’articolo 22.

Articolo 38
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.

Disposizione transitoria
Per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale eletti dal XIII Congresso nazionale di Arcigay valgono le seguenti disposizioni:
1. i nominativi dei Componenti del Consiglio nazionale spettanti ai Comitati provinciali saranno indicati dai delegati dei Comitati stessi;
2. il numero dei componenti attribuito ai singoli Comitati provinciali è determinato secondo la seguente ripartizione:
– fino a 5.000 soci un consigliere;
– da 5.000 a 10.000 soci due consiglieri;
– oltre i 10.000 soci tre consiglieri.

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