La proposta per il nuovo STATUTO 2005

  

ARCIGAY – Statuto nazionale


* in CORSIVO: Statuto 2002 attualmente in vigore
* in GRASSETTO: Proposte di modifica Statuto 2005 da sottoporre al’XI Congrsso nazionale


Articolo 1
‘ARCIGAY è u’associazione nazionale che si impegna per ‘affermazione dei diritti civili delle persone omosessuali e, in particolare, per ‘affermazione del diritto alla identità personale. Ciò ha significato politico generale, pertanto ‘ARCIGAY assume anche la denominazione di "Movimento Libertà Civili".

Articolo 1

Arcigay è u’associazione nazionale di promozione sociale, senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.


Articolo 2
La realizzazione della persona omosessuale è individuata nella lotta ai pregiudizi e al razzismo sotto ogni forma, nel’aggregazione e nella organizzazione degli omosessuali, nel’apertura di centri polivalenti di cultura gay in ogni città, nello sviluppo dei servizi e delle iniziative volte a rispondere ai bisogni degli omosessuali, nella promozione di iniziative atte a tutelare il diritto alla salute fisica e psichica delle persone omosessuali, nella lotta per il riconoscimento legale delle coppie e delle convivenze fra omosessuali e per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale, nel’intervento nel campo della cultura e del’informazione, nella formazione e nell’aggiornamento degli operatori sociosanitari e del personale scolastico, nel dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, nel’alleanza con gli altri movimenti, nella contribuzione alla diffusione della solidarietà nei rapporti umani e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Articolo 2

I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
– la laicità e la democraticità delle istituzioni;
– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
– la democrazia interna, la partecipazione dei soci e delle socie alla vita dell’associazione, la trasparenza dei processi decisionali


Articolo 3
‘ARCIGAY individua e promuove la visibilità come strumento efficace per ‘affermazione dei diritti civili delle persone omosessuali e quindi per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra individui a prescindere dal’orientamento sessuale di ciascuno e per la formazione, ‘affermazione e il vissuto di una piena, libera e felice condizione omosessuale.

Articolo 3

Arcigay si impegna in modo specifico a:
– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;
– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
– costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’associazione;
– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transessuali e del movimento delle donne;
– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con Hiv, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli del’associazione;
– partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender;
– combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.


Articolo 4
‘ARCIGAY è u’organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro, sia per che attiene al lavoro di socializzazione e aggregazione della comunità gay, sia per ciò che riguarda il diritto alla salute fisica e psicologica. In particolare ‘ARCIGAY è impegnata nella campagna di prevenzione e informazione contro le malattie a trasmissione sessuale (tra cui ‘AIDS), attraverso anche la costituzione di consultori autogestiti, di telefoni amici, delle unità di strada, di case alloggio. ‘ARCIGAY favorisce il lavoro e la presenza delle persone con HIV a tutti i livelli del’Associazione.

Articolo 4

Arcigay è una associazione nazionale articolata in Comitati provinciali.
I Comitati provinciali sono retti da propri statuti ed hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale.
Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto nazionale relativamente agli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27 e devono essere inviati al Collegio dei Garanti il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.
I Comitati provinciali possono dare vita a coordinamenti regionali.


Articolo 5
‘ARCIGAY è u’organizzazione democratica, ecologista, pacifista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e libertaria. ‘ARCIGAY partecipa alle lotte del movimento gay, lesbico, bisessuale e transessuale e di ogni forma organizzata di lotta per la liberazione degli individui; considera il confronto con le culture, i valori, gli ideali del movimento delle donne come un momento rilevante della propria iniziativa politica.

Articolo 5

Ad Arcigay possono affiliarsi associazioni che ne condividano gli scopi.
Tali Associazioni sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.


Articolo 6

‘ARCIGAY sceglie tale denominazione come la propria e quale proprio simbolo e marchio il cavallo alato denominato "Pegaso" così come riportato in figura.
Detto simbolo e detta sigla potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente dal’ARCIGAY e dalle associazioni ad essa affiliate, viene pertanto tassativamente precluso ‘uso del nome e del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte del’ARCIGAY o di associazioni ad essa non affiliate o che comunque non siano state dalla stessa a tanto autorizzate a norma del’articolo 24 del presente Statuto.
‘ fatto obbligo alle associazioni affiliate e ai singoli soci di fare del nominativo e del marchio un uso in armonia con i valori e le finalità espresse dal presente Statuto e di diffondere i principi del’Associazione collegandoli costantemente col di lei nominativo e con il predetto marchio.
Tutte le associazioni affiliate e i singoli soci hanno il dovere di tutelare la denominazione e il simbolo del’Associazione e di denunziare qualsivoglia uso contrario ai fini del’Associazione stessa; uguale vigilanza deve operarsi al fine di tutelare la rispettabilità e ‘onorabilità del nominativo e del simbolo ed in particolare affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o di minaccia.

Articolo 6

Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell’associazione, così come riportato in figura.
Il simbolo può essere accompagnato anche dalla dicitura “Italian lesbian & gay association” e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
‘uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
I Comitati provinciali, le Associazioni affiliate, gli associati hanno il dovere di:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo del’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.


Articolo 7
‘ARCIGAY è u’organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è organizzata la vita interna delle basi associative aderenti.

Articolo 7

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Arcigay per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.


Articolo 8
Possono aderire al’ARCIGAY:
a) circoli, organizzati in forma autogestita e a statuto democratico, previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale.
La partecipazione al’Associazione di dette basi associative avviene tramite ‘adesione di tutte le persone fisiche appartenenti ad esse.
b) singoli cittadini, in qualità di soci individuali e che si riconoscono nelle finalità del’Associazione.
‘adesione comporta ‘accettazione del presente statuto e ‘adozione della tessera sociale del’Associazione. La violazione delle norme del presente Statuto può essere motivo di revoca del’affiliazione del circolo o del’esclusione dal’ARCIGAY del socio, con le modalità di cui al’articolo 24.

Articolo 8

Possono aderire ad Arcigay le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale.
Ai fini dell’adesione ad Arcigay, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente di un Comitato provinciale Arcigay o di una Associazione affiliata.
La tessera è unica e di proprietà di Arcigay.


Articolo 9
Le organizzazioni che aderiscono al’Associazione sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Articolo 9

Il rapporto associativo cessa per:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte dell’associato.
L’associato che intenda recedere da Arcigay deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.
Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.
Il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Garanti che decide in via definitiva sul provvedimento d’esclusione.


Articolo 10 – proposta 2005

Il Comitato provinciale Arcigay è composto dalle socie e dai soci Arcigay residenti nella provincia di competenza del Comitato.
Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale i soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.
I soci possono scegliere, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base alla residenza.
Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari dell’Associazione.
Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suo delegato.
Il Congresso provinciale elegge un Presidente, rappresentante dell’organizzazione territoriale e un consiglio direttivo, numericamente composto secondo le esigenze locali.
La convocazione del Congresso provinciale dovrà essere affissa almeno 30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza, al fine di rendere possibile la partecipazione di tutti i soci.
La convocazione del Congresso provinciale può essere comunicata anche tramite posta elettronica.


Articolo 11 – proposta 2005

Il Coordinamento regionale è costituito dai Comitati provinciali presenti sul territorio regionale attraverso la convocazione di un Congresso regionale secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
Al Congresso regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliate presenti sul territorio regionale.
Il Congresso regionale approva un Regolamento o Statuto che preveda un organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento regionale elegge un Presidente regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.
Fatta salva la Regione Valle d’Aosta, non è possibile costituire un Coordinamento regionale se in una regione è presente un solo Comitato provinciale. Sono possibili deroghe assunte dal Consiglio nazionale con maggioranza qualificata.
In caso insorgano all’interno dei Coordinamenti regionali controversie politiche o organizzative che non si riescano a mediare a livello regionale, sarà la Segreteria nazionale a dirimerle.


Articolo 12 – proposta 2005

Le Associazioni affiliate concorrono alla vita associativa di Arcigay, nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto nazionale.
Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsi almeno una volta all’anno e ogni qual volta si svolga il Congresso nazionale.
Alla Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, partecipano i Presidenti, o loro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini del giorno e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura del 10% sul totale dei delegati previsto.


Articolo 10
Diritti e doveri dei soci. I soci tesserati al’Associazione hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dal’Associazione, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità del’Associazione;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi del’Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nel’ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Articolo 13

I soci tesserati al’Associazione, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dal’Associazione, ivi comprese le attività di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità del’Associazione;
c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.
Tutti i soci sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi del’Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nel’ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.
d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.


Articolo 11
Il socio ARCIGAY condivide pienamente diritti e doveri del socio della federazione ARCI e partecipa, secondo le modalità previste dagli statuti, alla vita democratica della federazione ARCI, a livello locale e nazionale.

Articolo 14

Arcigay aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arcigay aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti ad Arcigay beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero del’Interno con Decreto del 2/8/67.


Articolo 12
‘Associazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sul’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste al’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 15

‘Associazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sul’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste al’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.


Articolo 13
Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quarto dei presenti.

Articolo 16

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.


Articolo 14
Tutti gli iscritti possono personalmente essere eletti negli organismi dirigenti ed in quelli di garanzia.

Abrogato nella proposta 2005


Articolo 15
Il Consiglio Nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al congresso. Le deleghe sono attribuite garantendo la rappresentanza di ogni organizzazione aderente al’Associazione e retta da proprio statuto secondo criteri di rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti.
Il Consiglio Nazionale fissa il numero di deleghe a disposizione della Segreteria Nazionale per garantire la presenza in Congresso di rappresentanti di organizzazioni e/o di persone che rivestono particolare importanza per ‘ARCIGAY. I delegati di Segreteria non possono superare un ventesimo del totale dei delegati eletti dalle basi associative.

Articolo 17

Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono attribuite garantendo la rappresentanza di ogni Comitato provinciale.
Il Consiglio nazionale fissa il numero di deleghe a disposizione della Segreteria nazionale per garantire la presenza in Congresso di rappresentanti di organizzazioni e/o di persone che rivestono particolare importanza per ‘Associazione. I delegati di Segreteria non possono superare un decimo della platea congressuale.
Sono delegati di diritto al Congresso nazionale Il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, i Presidenti onorari e i componenti della Segreteria nazionale.


Articolo 16
Sono organi nazionali del’Associazione:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) la Segreteria Nazionale;
d) il Segretario;
e) il Presidente.

Articolo 18

Sono organi nazionali del’Associazione:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) il Segretario nazionale;
e) la Segreteria nazionale;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio dei Garanti.


Articolo 17
Il Congresso Nazionale si svolge almeno ogni tre anni, convocato dal Consiglio Nazionale, ed è il massimo organo deliberante del’Associazione. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dal’articolo 15. Ogni delegato ha diritto ad un voto, la delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Il Congresso Nazionale può essere convocato su richiesta di almeno un quarto dei gruppi locali.

Articolo 19

Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante del’Associazione.
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.


Articolo 18
La Conferenza Nazionale di Organizzazione può essere convocata dal Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un quarto dei gruppi locali.

Abrogato nella proposta 2005


Articolo 19
Il Congresso Nazionale ha il compito di:
a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo;
b) approvare le proposte di modifica dello statuto nazionale;
c) eleggere Presidente e Segretario;
d) eleggere il Consiglio Nazionale;
e)eleggere, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario che partecipa, in qualità di invitato permanente, ai lavori della segreteria nazionale.
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno 1/5 dei delegati presenti.

Articolo 20

Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere il Presidente nazionale;
d) eleggere il Segretario nazionale;
d) eleggere il Consiglio nazionale;
e) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;
f) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali dell’Associazione.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dal’articolo 10. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti.


Articolo 20
Il Consiglio Nazionale, eletto dal Congresso del’ARCIGAY, è il massimo organo di direzione politica del’Associazione tra un congresso e ‘altro.
Il Consiglio Nazionale si compone di un numero variabile fra 29 e 35 persone. La composizione del Consiglio Nazionale tiene conto di criteri di rappresentanza territoriale, di competenze tematiche e delle diverse esperienze politico-culturali maturate all’interno del movimento gay. Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale il Presidente, il Segretario e l’eventuale Presidente onorario. Il Consiglio Nazionale si dota di apposito regolamento relativo al suo funzionamento.

Articolo 21

Il Consiglio nazionale, eletto dal Congresso di Arcigay, è il massimo organo di direzione politica dell’Associazione tra un congresso e l’altro.
Possono far parte del Consiglio nazionale solo i soci e le socie Arcigay.
Il Consiglio nazionale è composto da un numero massimo di 60 persone. La composizione del Consiglio nazionale tiene conto di criteri di rappresentanza territoriale, di competenze tematiche e delle diverse esperienze politico-culturali maturate all’interno del movimento gay e lesbico. Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente, il Segretario e gli eventuali Presidenti Onorari. Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non ne siano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.


Articolo 21
Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
a) applicare le decisioni congressuali;
b) convocare il Congresso Nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo i criteri previsti dall’articolo 15 del presente statuto;
c) eleggere la Segreteria Nazionale;
d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
g) approvare ovvero revocare l’affiliazione dei circoli;
h) revocare la qualifica di socio;
i) eleggere il Collegio dei Sindaci revisori dei conti;
l) provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari.
I punti b, c, d, g, h, i, l richiedono l’effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno tre volte all’anno o quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Al Consiglio Nazionale possono partecipare i Presidenti dei circoli affiliati, senza diritto di voto tranne nel caso di cui al punto i) del presente articolo.

Articolo 22

Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a) applicare le decisioni congressuali;
b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto;
c) eleggere, su proposta del Presidente, la Segreteria nazionale;
d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
g) approvare ovvero revocare l’affiliazione delle Associazioni affiliate;
h) dare vita o sospendere l’attività di un Comitato provinciale;
i) revocare la qualifica di socio;
l) provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari;
m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;
n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;
o) eleggere, su proposta del Presidente del Collegio dei Garanti i due componenti del Collegio dei Garanti;
p) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti in caso di sue dimissioni o di impossibilità a svolgere il suo mandato.
I punti b, c, d, g, h, l, m, n, o, p richiedono l’effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte all’anno e quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.


Articolo 22
Il Presidente rappresenta ‘unità del’Associazione. Il Presidente, oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per ‘ARCIGAY, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

Articolo 23

Il Presidente nazionale rappresenta ‘unità del’Associazione. Il Presidente nazionale, oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per Arcigay, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente nazionale ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.


Articolo 23
Il Segretario, oltre a collaborare con il Presidente nel’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 24

Il Segretario nazionale, oltre a collaborare con il Presidente nazionale nel’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento, coordina l’attività dell’Associazione e cura i rapporti con i Comitati provinciali e le Associazioni affiliate, propone al Consiglio nazionale strumenti operativi utili al miglior funzionamento dell’Associazione.
In caso di particolare necessità e urgenza propone al Presidente nazionale la sospensione cautelare dell’affiliazione delle Associazioni affiliate e l’espulsione dei soci. Il Presidente nazionale adotta tali provvedimenti che devono essere ratificati dal Consiglio nazionale.


Articolo 24
La Segreteria Nazionale è composta dal Presidente, dal Segretario e da altri membri eletti dal Consiglio Nazionale; viene convocata e presieduta dal Presidente, garantisce ‘attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale, adotta le necessarie misure nel periodo intercorrente tra una riunione e ‘altra del Consiglio Nazionale; garantisce il coordinamento tra i gruppi di lavoro e i rapporti fra la struttura nazionale e i circoli territoriali.
La Segreteria Nazionale opera funzione di controllo del rispetto delle norme statutarie e propone al Consiglio Nazionale la revoca del’affiliazione del circolo o della qualifica di socio in caso di violazione delle stesse; elabora il bilancio consuntivo e la proposta di bilancio preventivo e li presenta al Collegio dei Sindaci revisori dei conti per il controllo prima dell’approvazione da parte del Consiglio Nazionale; esercita il potere di sospensione cautelare di circoli e soci in caso di particolare necessità ed urgenza, in attesa di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio Nazionale; autorizza ‘uso del marchio di cui al’articolo 6.

Articolo 25

La Segreteria nazionale è composta dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale, e da altri membri eletti dal Consiglio nazionale; viene convocata e presieduta dal Presidente nazionale , garantisce ‘attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale, adotta le necessarie misure nel periodo intercorrente tra una riunione e ‘altra del Consiglio nazionale e garantisce i rapporti fra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali.
Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell’azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.
La Segreteria nazionale propone al Consiglio nazionale la revoca del’affiliazione di una Associazione affiliata o della qualifica di socio; elabora il bilancio e la proposta di bilancio preventivo e li presenta al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo prima dell’approvazione da parte del Consiglio nazionale; autorizza ‘uso del marchio di cui al’articolo 6.
La Segreteria nazionale, in caso di particolare necessità ed urgenza, delibera, sentito il parere del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali. I Commissari potranno svolgere tutte le funzioni proprie degli organismi di direzione politica locali e dovranno convocare, entro e non oltre sei mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga un nuovo Presidente provinciale o regionale.
Nella prima riunione utile del Consiglio nazionale il Presidente nazionale relaziona sulla situazione creatasi e sulle misure intraprese.


Articolo 26 – proposta 2005

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come da articolo 4;
– fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.
– dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;
– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 9 del presente Statuto;
– esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento di cui all’articolo 25 del presente Statuto.
‘iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal Consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di Arcigay.
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio nazionale.


Articolo 27 – proposta 2005

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nei rispettivi Congressi.
Ha il compito di:
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.


Articolo 25
Le entrate dell’Associazione ai vari livelli sono costituite dalla quota parte associativa, dalle contribuzioni straordinarie di soci e basi associative, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo di enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione.

Articolo 28

Il patrimonio del’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
– eccedenze degli esercizi annuali;
– erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.


Articolo 29 – proposta 2005

Le fonti di finanziamento del’Associazione sono:
– le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
– i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
– i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
– i contributi pubblici e privati;
– ogni altra entrata diversa non sopra specificata.


Articolo 30 – proposta 2005

Ogni livello organizzativo del’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.


Articolo 26
Il bilancio del’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 31

Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.


Articolo 27
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 32

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.


Articolo 28
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è eletto dal Consiglio Nazionale allargato ai presidenti dei circoli; ha il compito di controllare ‘andamento amministrativo del’Associazione, la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei bilanci alle stesse.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci, ed elegge nel suo seno un presidente. Si riunisce una volta al’anno per controllare il bilancio consuntivo. Il bilancio è reso conoscibile a tutti i soci ARCIGAY.

Articolo 33

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.
In caso di scioglimento il patrimonio del’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Arcigay, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.


Articolo 29
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso Nazionale con maggioranza assoluta dei delegati.

Articolo 34

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, tranne che nel caso previsto all’articolo 22.


Articolo 30
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.


Norme transitorie – proposta 2005

Articolo I

Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto il Consiglio nazionale dovrà definire un Regolamento di svolgimento dei Congressi costitutivi dei Comitati provinciali ed indicare i Circoli che saranno direttamente coinvolti in tale percorso di trasformazione.
Entro sei mesi dall’approvazione del sopra citato Regolamento i Circoli indicati indiranno i Congressi che eleggeranno gli organismi dirigenti provinciali. Al termine di tale percorso tali Circoli si trasformeranno in Comitati provinciali Arcigay.

Articolo II

Entro due anni dall’approvazione del presente Statuto dovrà essere convocata la prima Assemblea nazionale delle Associazioni affiliate.


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