IL COLLEGIO DEI GARANTI 2007

  

Articolo 26 dello Statuto di Arcigay
 

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

– verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come da articolo 4;

– fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti.

– dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;

– dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;

– pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 9 del presente Statuto;

– esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento di cui all’articolo 25 bis del presente Statuto.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato dal Presidente e dai due componenti eletti dal Consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico. Sia il Presidente sia gli altri componenti il Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno di Arcigay.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio nazionale.


Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti,
approvato dal Consiglio nazionale del 3 giugno 2007


Eletto dal’XI Congresso nazionale e riconfermato dal XII Congresso, dal 6 marzo 2005 il Presidente del Collegio dei Garanti è 

Alberto Baliello

 

Gli altri due componenti del Collegio, eletti dal Consiglio nazionale del 3 giugno 2007, sono:

Fabrizio Calzaretti

Sergio Mazzoleni


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