Il Congresso nazionale

  

Dallo Statuto nazionale di Arcigay 

Articolo 19

Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay.

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente nazionale e/o del Segretario nazionale, il Presidente del Consiglio nazionale convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del Congresso.

Articolo 20


Il Congresso nazionale ha il compito di:
a) discutere ed approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c) eleggere il Presidente nazionale;
d) eleggere il Segretario nazionale;
e) eleggere i componenti del Consiglio nazionale;
f) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;
g) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali dell’Associazione.
Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i
delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto.
La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti.


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