Padri e madri: tra battute “talk” e la decisione della suprema corte di cassazione

  

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A chi nei talk televisivi afferma che “la famiglia è padre e madre” , potremmo rispondere che i “figli sono di chi li cresce”; adeguandoci, così, a parlare alla “pancia” e non alla testa delle persone.

La verità è sempre più complessa di una battuta,  possiamo definire la famiglia  un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, unione civile,  parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela, che dimorano abitualmente sotto lo stesso tetto che hanno uno stabile  rapporto affettivo e di cura.

Si è  famiglia anche se non si è padre o non si è madre. E’  famiglia anche quella dove un bambino ha due padri o due madri.

Il  riconoscimento della capacità genitoriale è cosa diversa dalla capacità di procreare, una persona può avere la capacità di procreare ma rilevarsi un pessimo genitore e viceversa.

I bambini ma anche i genitori (biologici  o intenzionali che siano ) hanno diritto a vedere tutelato il loro legame familiare.

Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato il tema “controverso”  riguardante  “la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero, nato con la maternità surrogata”.

Nell’affrontare il caso giuridico si sofferma su temi che evidentemente  meritano non una battuta da talk ma un approccio meditato e ragionato, perché sono questioni che toccano  le vite delle persone.

La corte ha ribadito più volte e ripetutamente  che “il nostro ordinamento non prevede un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico”, solo in caso di maternità surrogata la trascrizione dell’atto di nascita, ovvero il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero,  trova ostacolo nel divieto ex art 12 , legge 40/2004, limite introdotto e  voluto dal legislatore (e non dalla corte), corte che espressamente suggerisce la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari , prevista dall’art.44, comma primo, lett. D della legge n.184 del 1983” .

L’adozione in casi particolare, però, è una  forma di adozione non legittimante e il bambino dovrà attendere la decisione di un Tribunale,  i tempi e i costi della giustizia,    per avere riconosciuto il genitore “intenzionale” già riconosciuto come tale dall’atto di nascita di uno paese straniero . Il dato di fatto è che la corte negando  la trascrivibilità  dell’atto di nascita  comprime – in base alle scelte fatte  dal legislatore-   l’interesse superiore del minore, identificato nel diritto a conservare lo status di figlio come riconosciuto con l’atto validamente formato all’estero. 

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