Introduction
Who can get married in Spain? – How to obtain residency in Spain – The empadronamiento – Residency – Spanish citizenship – Consular registry
Civil marriage: requirements, procedures, documents and celebration – Requirements for marital capacity – Marriage procedures – Submission of the application – Where to get married – The celebration – Translation of documents, legalization and interpreter – In case of refusal to celebrate the marriage
The marital relationship – Rights and duties arising from marriage – The property regime. – a) Legal community of property – b) Separation regime – c) Participation regime
Separation and divorce. – a) Separation – b) Divorce and dissolution of marriage – c) Effects common to separation and divorce
Succession, inheritance and will
This study is current as of November 2005. While the information is accurate, no responsibility is accepted for any errors or omissions that may have occurred. We thank anyone who reports any errors or provides additional information to [email protected].
Introduction
With Law 13/2005, Spain amended its family law, extending the possibility of civil marriage to couples consisting of two women or two men. This legal reform was achieved simply by amending Article 44 of the Civil Code, which specified that marriage requires the same requirements and produces the same effects whether it is contracted by two people of the same or different sex.
This simple amendment also extended the right to joint adoption to same-sex couples, in addition to the right to adopt each other's children, whether biological or adoptive. This was achieved without even needing to amend the adoption law: since the law stipulates that joint adoption is permitted only to married couples, the extension to same-sex marriages was automatic. It should be noted that for years, Spanish law has allowed single people to adopt, regardless of sexual orientation (so even before this reform, homosexuals enjoyed this right). This Spanish reform, as many know, follows similar ones in the Netherlands, Belgium, and Canada, the only other countries that recognize same-sex couples' right to marry.
Within the European Community, there are now very few states, including Italy, that do not provide any form of legal recognition for such couples. In Italy, Parliament has long been engaged in studying the bill establishing Civil Solidarity Pacts (PACS).
It should be emphasized that in Spain, alongside marriage, the laws and registers of de facto couples will continue to exist, which are legally and conceptually different from marriage and concern both heterosexual and homosexual couples in the same way.
Spanish Law 13/2005 does not specifically regulate marriages between Spaniards and foreigners, or between foreigners (a non-citizen, or non-Spanish national, is considered such). This led, during the law's initial implementation, to some judges in charge of marriage proceedings deciding that same-sex marriages could only be performed when the marriage was between two Spanish citizens.
This incorrect interpretation was rejected by a resolution of 29 July 2005 of the General Directorate of Registries and Notaries, the highest Spanish body in matters of civil registries.
This Resolution states that same-sex marriage can be validly contracted in Spain by couples consisting of a Spanish citizen and a foreigner, as well as by couples consisting of both foreigners, since Spanish national law, in this case, prevails over the personal laws of the spouses.
The wedding can take place not only in Spain but also at Spanish diplomatic missions abroad, but must comply with the restrictions set by international conventions governing diplomatic relations.
The Resolution also addresses the issue of so-called "wedding tourism," which refers to same-sex couples who, unable to marry in their own country, decide to travel to Spain to do so. The Resolution, deeming this phenomenon probable (probable or legitimate?), clarified that every marriage must be authorized in compliance with the entire required legal procedure and all its prerequisites. This means that foreign homosexuals can marry in Spain, but in full compliance with its laws.
Finally, the Resolution clarifies that marriages contracted in Spain by foreign homosexuals may not be recognized in countries where this is not permitted by law. However, this aspect only concerns the law of the countries in which the marriage is intended to be enforceable, while remaining foreign to Spanish law and authorities.
An appeal by the EPP political party is currently pending before the Constitutional Tribunal, seeking a declaration of the unconstitutionality of Law 13/2005; however, the filing of the appeal does not affect the application of the law.
So, what should foreign same-sex couples who want to get married in Spain do? What regulations must they follow?
This article aims to provide practical and legal assistance. The information it contains is valid for both same-sex and heterosexual couples.
edited by Antonio Rotelli
Who can get married in Spain?
Spanish marriage law applies to all persons, whether citizens or foreigners, of the same or different sex.
The marriage can be celebrated provided that:
1) at least one member of the couple has legal residence in Spain;
2) that both have all the requirements for marital capacity.
How to obtain residency in Spain
Obtaining residency in Spain is simple for European Union citizens, but caution is required if you decide to reside in Spain solely for the purpose of getting married. As will be explained, marriage requires prior marriage proceedings, over which a judge is responsible. The judge has the power to prevent the marriage, among other things, if he or she determines that residency in Spain is fictitious or solely for the purpose of getting married. Residency must be effective, meaning you must have lived, live, or plan to live in Spain on a stable basis, possibly working there, etc. You must demonstrate, when requested, that your stay in Spain is not temporary.
Formally and legally, foreigners' residency is certified by the Ministry of the Interior. EU citizens do not require any authorization, but must complete certain formalities.
In addition to residency, Spanish law requires the registration of one's domicile, which is the exclusive responsibility of the municipality (ayuntamiento), and is done by registering in an administrative registry called "Padrón".
After spending a few years in Spain, you can also decide to acquire citizenship.
The empadronamiento
All people living in Spain have both the right and the duty to be "empadronadas," that is, to register in the Padrón (local registry) of the municipality (Ayuntamiento) where they live. If you live in multiple municipalities simultaneously, you are required to register only in the municipality where you live most of the year. The registry is essential within the municipal context, as it does not grant the right to legal residence in Spain (that is the responsibility of the Ministry of the Interior), but certifies the registered person's domicile. By registering, you become a "vecino" (local resident) of the municipality where you live. The population of a city is determined by the number of vecinos (local residents) registered in the Padrón (local residents).
Registration grants a series of rights, such as access to social protection and education programs, worker assistance, rent assistance, participation in local elections (if you are an EU citizen), discounts on public transportation, etc. Registration also entitles you to healthcare, as after registration, foreigners can request a health card and enjoy the same benefits as Spanish citizens.
The Padrón, as mentioned, is held at the Ayuntamiento.
Where and how to register
The competent office for receiving registration requests is the Municipality's Statistics Office (Estadística) or the municipal offices located in the districts (roughly equivalent to the districts of Italian municipalities), called Juntas de Distrito. The application consists of a completed form, usually accompanied by the following documents:
– Original and photocopy of a valid personal identity document or 'residence card' (the next paragraph explains what this is);
– a document certifying with certainty that you are actually living in the indicated residence (house deed, rental agreement, or, failing that, a telephone, water, or electricity bill in the applicant's name, etc.); furthermore, if you cohabit with other people, a signed declaration from the oldest person cohabiting and already registered in the Padrón may suffice;
At the request of the registered neighbor, the municipality issues the Padrón Certificate or the Volante. These are two public certificates, which have legal value for all administrative purposes, certifying that the applicant is registered in the municipality's registry. However, the Padrón Certificate contains all the information collected in the Padrón regarding the applicant-resident, while the Volante merely certifies the existence of the registration. One or the other of the certificates will be requested depending on the intended use. The registration certificate constitutes legal proof of estancia (permanence) in Spain.
Residence in Spain
The rules governing legal residence for foreigners in Spain are different for European Union citizens and non-EU citizens.
Generally, non-EU citizens can enter Spain only with a passport and a valid residence permit, granted for tourism, study, or work.
The granting of a residence permit is governed by the Law on Foreigners (Organic Law 4/2000, of January 11, on the Rights and Liberties of Foreigners in Spain and Social Integration). Once the permit is obtained, the non-EU foreigner is required to apply for a foreigner's residence card, which may have different validity periods depending on the length of stay in Spain.
Citizens of the European Union and the European Economic Area, however, have the right to enter, reside, and move freely within Spain, without time limits and without the need for a permit. They also have the right to engage in any type of employment or self-employment. Pursuant to Royal Decree 178/2003, they are no longer required to have a residency card, although having one could prove useful in any situation where it is still required (not least for marriage or consular registration).
Clearly, since there is no obligation to apply for one, in all cases where Spanish law still requires it, a replacement certificate will be required. In this regard, the aforementioned Royal Decree establishes, in Article 10, paragraph 1, that the receipt of the application submitted for the card (resguardo de solicitud) can effectively replace the card itself. There are two types of residence cards, which are requested depending on the length of stay: if the stay is between three months and one year (i.e., a period longer than that considered a simple estancia), the "tarjeta temporal de residencia" residence card is required, while for periods longer than one year, the "tarjeta de residencia" is simply required.
The first card is valid for the period for which it is requested, up to a maximum of one year, and must be renewed upon expiration; the second is valid for five years and is automatically renewed.
EU citizens can enter Spain with just an identity document, while others require a passport. Both documents must be valid.
Citizens of the following countries enjoy the "EU" treatment indicated above: Austria, Belgium, the Swiss Confederation, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Malta, Norway, Portugal, the United Kingdom, and Sweden. However, citizens of countries that joined the European Union on May 1, 2004 (the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, the Slovak Republic, Slovenia, and Hungary) do not enjoy it by virtue of the safeguard clause contained in the Treaty of Accession to the European Communities, which limits free movement for a certain number of years. Cyprus and Malta are exceptions, for which the safeguard clause does not apply.
However, even citizens of this group do not need a passport to enter Spain.
Finally, the EU regime also applies to non-EU family members (non-separated spouse or dependent ascendants and descendants) of EU citizens. However, these family members must apply for a visa and are issued a residence card valid for the same period as the EU family member to whom they are related.
A residency card must be requested within one month of arriving in Spain by completing the appropriate form, which is distributed free of charge at the Foreigners' Office (Oficina de Extranjeros) in the province where the municipality where you intend to establish residence or begin work is located. If this office is not available in the city you intend to reside in, the application must be submitted to the Police Station. The following must be attached to the application:
– original and photocopy of your passport or valid personal identity document;
– three passport-sized photographs;
– a medical certificate if required by the office you are contacting;
If you intend to carry out a work activity, you must present:
– the employment contract or employment certificate;
– [if the activity to be carried out is of an entrepreneurial-self-employed nature] a) documents proving possession of the requirements required by Spanish law for such activity; b) any necessary authorizations or receipts for authorization requests submitted;
– the qualification issued by the competent authority of the country of origin and the authorisation to carry out such activity, if this requires specific qualifications that are recognised or can be approved in .
When you decide to reside in Spain without working (and you are not a student or retired), you must provide proof that you have sufficient funds to support yourself and any dependents.
The certificate of residence is obtained at the Officina de Extranjeria of each province.
Spanish citizenship
Spanish nationality or citizenship can be acquired after having resided in Spain legally and continuously for a certain period of time.
Normally, 10 years are required (this applies, for example, to Italian citizens), but shorter periods are provided for some people:
– in the case of people who have obtained asylum or are refugees, 5 years are sufficient;
– in the case of citizens of Ibero-American countries, Andorra, the Philippines, Equatorial Guinea, Portugal and for members of the Sephardic communities only 2.
Just one year is enough:
– for those born in Spain and for children of foreign fathers with legal residence in Spain;
– for anyone who has been under the guardianship or custody of a Spanish person or institution for two consecutive years;
– for spouses of Spanish citizens who have resided continuously in Spain;
– for the widow/widower of a Spanish person, if at the time of the spouse's death there was no de facto or judicial separation.
Anyone applying for Spanish citizenship must renounce their own, with the exception of citizens of the countries listed above, who are recognized as having dual nationality.
The application for Spanish nationality is made by completing an official form available at the Civil Registry Office of the applicant's residence. The following documents must be attached to the application:
– Full birth certificate of the applicant and his or her spouse, if married. In this case, the marriage certificate must also be attached;
– a consular certificate stating: your nationality, criminal record, and your status with respect to compulsory military service, if required in your country;
– Spanish criminal record certificate;
– certificate of empadronamiento;
– police certificate relating to the time legally spent in Spain (the specific application form is available at police stations).
Normally, the bureaucratic process for obtaining citizenship varies between 18 and 24 months and is granted by decree of the Ministry of the Interior.
In this case, the assistance of a lawyer is very valuable to verify that the documentation provided is complete.
A clarification is needed here: Spain is a country made up of autonomous communities (which we could roughly equate with our regions), some of which have a nearly thousand-year-old foral law (derecho civil foral). This is a special right, which applies only within the community, replacing the general Spanish law, called derecho civil comun, and only to certain citizens. Indeed, Spaniards, or foreigners who acquire Spanish citizenship, have common-law citizenship (vecindad comun), but may also have or apply for one of the foral citizenships (vencidad civil). This latter citizenship can be acquired in different ways, ipso iure (for example, by birth) or by choice (for example, by marriage or by residence after a certain number of years), when the characteristics required by law are met (Article 225 of the Regulation of the Civil Registry Law). Obviously, one cannot hold more than one foral citizenship.
Some foral rights also have a special marriage right, which applies only to citizens with foral vecindad.
For the purposes and objectives of this paper, we will refer only to common law marriage, which is obviously the most widespread.
The consular registry
Italian law requires that when Italian citizens move abroad for periods exceeding 12 months, they are required to register, within 90 days, at the Consular Registry Office and in the AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) of the competent Italian municipalities.
As regards Spain, registration at the Consular Registry is possible only after obtaining the “Tarjeta de residencia” or at least after submitting the relevant application.
The obligation to register in the Registry Office does not apply to government employees sent abroad for service reasons.
Registration is done by completing a standard form called CONS/01, which can be downloaded, for example, from the website of the Italian Consulate in Madrid (www.consitaliamadrid.org). The following documents must be attached to the form:
– photocopy of passport or identity card;
– photocopy of the “Tarjeta de residencia”
– certificate of entrustment;
Registration is free. There are only two Italian consular districts in Spain: Madrid and Barcelona.
It's very important to keep in mind that once you're registered in the consular registry, the Consulate in the jurisdiction where you reside becomes responsible for issuing certificates and making changes to your registry and marital status.
Civil marriage: requirements, procedures, documents, and celebration
The requirements for marital capacity
The category of marital capacity includes requirements in the absence of which the marriage cannot be celebrated.
According to the Spanish Civil Code (articles 44-48), the following are conditions for marriage:
– valid and free marital consent;
the age of majority (18 years) or emancipation;
– the absence of previous marital ties;
– the absence of direct lineal kinship, whether consanguineous or adopted. Collateral parents cannot marry each other up to the third degree, but the Court may grant exemption, for just cause and upon request of a party, to collateral parents up to the third degree;
– the absence of a conviction as perpetrator or accomplice to the murder of one's spouse or the person one intends to marry. The Ministry of Justice may, however, authorize the marriage at the request of one party.
Spouses can be of the same or different sex.
The marriage practice
The celebration of marriage is only partially regulated by the Civil Code; most of the rules governing it are, however, contained in the Reglamento del Registro Civil, in Articles 238 to 254.
The Spanish Civil Registry is under the jurisdiction of the Ministry of Justice.
Territorially, it is entrusted to the direct supervision and management of a first instance judge, whose offices are located at the Court, while abroad, jurisdiction is entrusted to the Spanish consuls of each consular district.
The highest body in matters of Civil Registry is the Dirección General de los Registros y del Notariado, which clarified with its resolution of 29 July 2005 that foreign homosexuals can also marry in Spain.
The documents and services of the Civil Registry are completely free for citizens.
The celebration of a Spanish wedding is divided into three phases:
1) request to marry and carrying out an investigation by the Judge in charge of the Civil Registry, who must grant permission for the marriage;
2) celebration of the actual wedding ceremony;
3) transcription of the marriage in the Civil Registry.
Submission of the marriage application and investigation by the appointed judge
When a couple decides to marry, they must go to the Civil Registry office of the Spanish city where at least one of the spouses is an empadronado. If there is no first instance judge in charge of the Civil Registry (Juez Encargado) in that city, the marriage-related functions are delegated to the Justice of the Peace (Juez de Paz) at his office, to whom they must apply.
At the office, you must complete the marriage application (Imprese de solicitud), which must be accompanied by the required documents. In the marriage application, the terms "husband" and "wife" are replaced by the word "spouse" (cónyuge), as required by the new law.
The submission of the application begins the marriage process (instruction del expediente previo or expediente registral), which in the first phase concludes with a ruling from the examining judge authorizing or denying the celebration (denegar la celebración). This latter ruling may be appealed to the General Directorate of Registry and Notaries.
The marriage application must contain (art. 240 RRC):
1) Declaration of the applicant's personal identity: name, surname, date of birth, and names of parents. Profession information is also required, but the competent Ministry has clarified that this information is not necessary because it is irrelevant to the application and does not constitute an element of the applicant's personal identity pursuant to Article 12 of the RRC (Order of 10-12-1939);
2) if the applicants are divorced, the name and surname of the previous spouse and the date of the divorce decree;
3) declaration that there are no legal impediments to the celebration of the marriage and that there are no previous marital bonds;
4) possible choice of authority, judge or mayor, and of the city where the marriage is to be celebrated;
5) indication of the city or cities in which you have resided in the last two years.
As will become clearer below, the requirement of residency for the last two years is required to post any marriage banns, specifically in the municipalities where the person has resided for the last two years. For this reason, Resolution 4a of March 4, 1998, of the General Directorate of Registries and Notaries, stated that proof of domicile should not be applied too rigidly, to avoid violating the principle of favor matrimonio. This means that foreign citizens must provide proof of legal residence in Spain, that is, of being empadronated in a Spanish municipality (proof required with respect to at least one of the applicants), but the actual period of residence may be less than two years, even by just a few months. Proof of legal residence must, of course, be provided by submitting the Padrón certificate, which must be attached to the application, as specified below.
La domanda (solicitud) potrebbe essere presentata anche solo da uno dei richiedenti, ma deve necessariamente essere ratificata (ratificación) da entrambi. Infatti il giudice ammetterà a tramitación la domanda di matrimonio, cioè avvierà la procedura di autorizzazione (expediente registral) nel momento in cui le parti ratificano la loro domanda. La ratifica, di fatto, è contestuale alla presentazione della domanda, che viene firmata da entrambi gli sposi o da un testimone quando uno dei coniugi non possa o non sappia firmare, ma ben potrebbe avvenire in due momenti distinti.
I documenti da allegare alla domanda sono (art. 241 RRC):
1) l’originale e una fotocopia del passaporto, della carta di identità o della tessera di residenza di entrambi i richiedenti (vedi sopra);
2) certificato integrale di nascita;
3) certificato di empadronamiento dei municipi dove si è risieduto negli ultimi due anni. Per quanto riguarda questo certificato, leggasi quanto puntualizzato al numero 5) immediatamente precedente e quanto scritto nel paragrafo sul Padrón comunale. Se parte degli ultimi due anni si è risieduto all’estero, potrebbe essere richiesto dal giudice il certificato di residenza del comune dove si è risieduto, rilasciato dal comune stesso o dalla propria autorità consolare;
4) una dichiarazione giurata o solenne sul proprio stato civile. Tale dichiarazione (declaración de soltería) va fatta su un semplice foglio, che di solito viene fornito già precompilato dagli uffici del giudice.
Usualmente, quando almeno uno dei richiedenti è straniero, si richiede anche il certificato di capacità matrimoniale (ex Convenzione di Monaco del 5/9/1980), qualora la legge del paese di origine prevede che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni matrimoniali. Per esempio, questo è il caso dell’Italia, oltre che della stessa Spagna. Tale certificato viene rilasciato dal consolato in Spagna, quando si è iscritti nell’anagrafe consolare, o dagli uffici dello stato civile del proprio comune italiano di residenza. Tuttavia, nel caso di matrimonio tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una sia italiana, questo certificato non può essere presentato in quanto il suo rilascio è successivo e subordinato alle pubblicazioni fatte nel consolato o nel proprio comune, e le autorità italiane le negherebbero qualora la richiesta fosse avanzata da due donne o due uomini.
Dal momento che va comunque fornita la prova del proprio stato civile, nubile o celibe, e che la dichiarazione giurata potrebbe non essere ritenuta sufficiente, conviene allegare sempre alla domanda un certificato di stato civile rilasciato dall’autorità italiana, che il giudice procedente all’occorrenza, utilizzerà come base per rilasciare un documento che si chiama fe de stado. Inoltre:
Ø se uno dei richiedenti è divorziat@, deve presentare il certificato integrale del suo precedente matrimonio, con la nota a margine della sentenza di divorzio. Se l’annotazione manca, si dovrà presentare la sentenza di divorzio;
Ø se uno dei richiedenti è vedov@, deve presentare il certificato integrale o in estratto del suo precedente matrimonio e quello di morte (defuncion) del precedente coniuge.
Qualche giudice potrebbe richiedere il certificato di iscrizione alla propria Anagrafe consolare oppure il certificato storico di residenza, relativo agli ultimi due anni, che è conveniente farsi rilasciare dal proprio comune in Italia.
Presentata la domanda e i documenti allegati l’ufficio del Registro, questo fissa un appuntamento con il Giudice incaricato, il quale riceve separatamente e in privato i due richiedenti per interrogarli (audencia).
Allo stesso tempo il giudice ordina le pubblicazioni matrimoniali (edictos o proclamas o amonestaciones) per quindici giorni consecutivi nel comune/i dove i richiedenti hanno dichiarato di aver risieduto negli ultimi due anni, se la popolazione di questo comune è inferiore a 25 mila abitanti. Nel caso di città con popolazione superiore, le pubblicazioni sono sostituite dalla dichiarazione di un testimone, parente o amico della coppia, il quale dichiara sotto la propria responsabilità il convincimento (convencimiento) che non esistano impedimenti legali al matrimonio. Tale parente o amico deve essere scelto dal giudice istruttore (art. 244 RRC), ma di fatto viene scelto e presentato dai richiedenti. Il testimone deve presentarsi munito dell’originale e della fotocopia del passaporto o del documento di identità in vigore. Alcuni giudici particolarmente scrupolosi potrebbero richiedere che il testimone, se amico, dichiari di conoscere la coppia da almeno due anni. Inoltre potrebbe richiedere due testimoni anziché uno: uno per ciascun richiedente. Il testimone viene ascoltato lo stesso giorno dell’interrogatorio dei richiedenti.
Nel caso uno dei due richiedenti sia risiedente in un comune che è fuori dalla giurisdizione del Registro procedente e non potesse presenziare all’incontro con il giudice istruttore, questi potrebbe autorizzarlo ad essere ascoltato dal Giudice incaricato del Registro civile che abbia giurisdizione nella città dove risiede, quindi anche da parte di un console spagnolo all’estero.
Il potere del Giudice istruttore nella pratica matrimoniale è alquanto ampio perché finalizzato a verificare l’esistenza di tutte le condizioni per sposarsi. Presa visione dei documenti e ascoltati i richiedenti, egli deve accertare:
– che si possiedano i requisiti matrimoniali;
– che il matrimonio venga contratto in piena libertà;
– che il matrimonio non sia simulato o di comodo;
– che sia rispettata la legge nel senso più ampio.
Per fare un esempio concreto dell’ampiezza dei poteri di investigazione del giudice, si può citare un caso nel quale, sospettando il giudice di trovarsi di fronte ad un matrimonio bianco (cioè concluso solo per far ottenere la cittadinanza ad uno dei contraenti), è stata ammessa come prova integrativa il tabulato delle lunghe e ricorrenti telefonate occorse tra i richiedenti, che vivevano uno in Spagna e l’altro in centro America.
L’audencia dei richiedenti serve anche a verificare che i richiedenti siano capaci di intendere e di volere. Nel caso di dubbi, il giudice può richiedere una visita medica fatta dal medico legale del Tribunale.
Una volta ottenuto l’autorizzazione, il matrimonio deve essere celebrato entro un anno.
Dove ci si sposa
Esistono due diverse possibilità:
a) se i nubendi non hanno fatto alcuna scelta nella domanda di matrimonio, la celebrazione avviene presso lo stesso Ufficio del Registro, davanti allo stesso Giudice istruttore che ha autorizzato il matrimonio;
b) se invece i nubendi hanno indicato la preferenza per il Giudice di un altro Registro o per un comune (Ayuntamiento), il matrimonio avviene davanti al sindaco (Alcalde) o all’assessore delegato (Concejal delegado) della città scelta.
Nel caso a), presso lo stesso Ufficio del Registro viene fissata la data e l’ora della cerimonia. In questo caso l’art. 249 del Reglamento del Registro Civil (RRC) permette ai nubendi di richiedere che la celebrazione avvenga nei tre giorni successivi, nel giorno e nell’ora stabilita dal giudice. In mancanza di tale richiesta, la data viene fissata in base alla richiesta dei nubendi e al carico di lavoro del Registro.
Nel caso b), il Registro provvede direttamente a inviare l’autorizzazione del matrimonio al Giudice o al comune prescelti. I richiedenti, a loro volta, devono recarsi da questo Giudice o presso l’ufficio matrimoniale del comune presentando una richiesta (solicitud) e allegando:
– l’originale e la fotocopia del proprio documento d’identità o del passaporto o la tessera di residenza;
– la fotocopia del documento d’identità dei due testimoni che si presenteranno il giorno della celebrazione del matrimonio.
L’incaricato dell’ufficio, in base alle richieste della coppia, fissa la data e l’ora della celebrazione del matrimonio. I tempi di attesa per la celebrazione variano molto da Registro a Registro e da comune a comune. A Madrid, per esempio, si può arrivare ad aspettare circa quattro mesi, mentre in città piccole potrebbe bastare poco più di una settimana. Se ci si volesse sposare a Barcellona e si desiderasse che a celebrare la cerimonia sia il sindaco, nel Saló de Cent del Consistorio, bisognerebbe preventivare una lista d’attesa di circa otto mesi.
La celebrazione
Durante la cerimonia civile, che ha una durata relativamente breve, il Giudice, l’Alcalde o l’assessore delegato, data lettura dei nomi dei contraenti e dei testimoni, ricordano i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio leggendo gli articoli 66, 67 e 68 del Codice civile; quindi chiedono ai nubendi che facciano una dichiarazione di impegno alla fedeltà e all’aiuto reciproco. Lo scambio degli anelli non è obbligatorio.
Quando la celebrazione avviene davanti al Giudice presso l’Ufficio del Registro, il matrimonio viene direttamente trascritto nel Registro stesso e ai coniugi viene consegnato il libro di famiglia (libro de familia).
Nel caso in cui, invece, il matrimonio avvenga fuori in comune, l’officiante stende un atto matrimoniale (acta de matrimonio) in doppio originale, firmato dai coniugi e dai testimoni, che costituisce titolo per la successiva iscrizione nel Registro.
Il libro di famiglia, in questo caso, viene inviato ai coniugi dopo la iscrizione. Tale libro rilasciato dal Registro civile è un documento avente valore legale nel quale vengono iscritti e certificati: il matrimonio, il regime economico dei coniugi, la nascita dei figli comuni e degli adottati in comune, la morte degli sposi, la nullità, la separazione e il divorzio.
Traduzione dei documenti, legalizzazione e interprete
Qualunque documento prodotto da chi intende sposarsi (!), che sia rilasciato da autorità straniera o meno, deve essere debitamente tradotto da un organismo diplomatico o da un interprete giurato.
Esistono diverse Convenzioni internazionali delle quali Spagna e Italia sono sottoscrittori in materia di registri civili, che esimono dalla necessità di legalizzare i certificati rilasciati nei due paesi. In particolare i documenti rilasciati dalle autorità italiane (comune italiano di residenza o Consolato competente nella circoscrizione consolare in cui si risiede) hanno in Spagna lo stesso valore legale che avrebbero in Italia se rilasciate in base alla Convenzione di Vienna del 8/7/1976 (c.d. certificato internazionale plurilingue).
Non è necessario, quindi, seguire la più dispendiosa procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’apposizione della apostille sui documenti per la loro validità all’estero.
Al momento della presentazione della domanda di matrimonio, tutti i documenti devono avere una data di rilascio inferiore a tre mesi (sei mesi per quelli vidimati secondo la Convenzione dell’Aja.
I documenti da presentare devono essere in lingua spagnola (Castigliano) o altra lingua che sia ufficiale nella città dove si sta celebrando il matrimonio (per esempio il Catalano a Barcellona).
Chi volesse sposarsi e non sapesse parlare spagnolo (Castigliano) o altra lingua ufficiale nella città dove si celebra il matrimonio, deve essere accompagnato da un interprete.
In caso di rifiuto di celebrare il matrimonio
I Giudici incaricati del Registro civile e i loro collaboratori non possono rifiutarsi, secondo la legge spagnola, di dar corso ad una pratica matrimoniale per ragioni di coscienza, facendo obiezione.
È difficile ma non è escluso, tuttavia, che si possa incorrere in un rifiuto, soprattutto se si è stranieri e il giudice decida di applicare in maniera rigorosa le norme del Regolamento del Registro civile o usi questo espediente per ostacolare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Per esempio ciò potrebbe succedere, come è già successo, se si pretendesse dai richiedenti stranieri il certificato di capacità matrimoniale o una dichiarazione dell’autorità, per esempio italiana, del riconoscimento del matrimonio omosessuale nel proprio paese.
In tutti questi casi, ricordandosi che principio fondamentale dell’ordinamento spagnolo è quello del favor matrimoni, è necessario presentare un ricorso gerarchico alla Dirección General de los Registros y del Notariado. Per poterlo fare, però, è necessario prima avanzare una istanza al giudice che ha opposto il rifiuto, chiedendo che questo venga motivo per iscritto, in forma di resolución judicial.
Il rapporto matrimoniale
La legge oltre a disciplinare la celebrazione del matrimonio, disciplina anche i diritti e i doveri nascenti da esso, oltre che regolare la sua possibile crisi, attraverso la separazione e il divorzio.
Di seguito vi è un breve compendio del diritto di famiglia spagnolo.
Diritti e doveri nascenti dal matrimonio
Il matrimonio si fonda sull’uguaglianza dei coniugi, che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri (art. 66 c.c.). Essi devono rispettarsi e aiutarsi reciprocamente e agire nell’interesse della famiglia (art. 67 c.c.). La giurisprudenza ritiene che il rispetto a cui si riferisce la norma sia l’assenza di ogni condotta aggressiva che possa dirsi seriamente sconsiderata (seriamente desconsiderata) in quanto viola la dignità, ritenuta qualità imprescindibile dalla persona, che l’art. 10 della Costituzione spagnola eleva a fondamento dell’ordine politico e della pace sociale. In tal senso il rispetto è incluso tra i diritti fondamentali protetti dall’art. 15, che tutela l’integrità fisica e morale delle persone.
I coniugi sono obbligati a convivere, ma la convivenza è un fatto che si presume fino a prova contraria (art. 69 c.c.); devono rispettare la fedeltà e soccorrersi mutuamente. Il soccorso reciproco è inteso in senso fisico, morale, affettivo e di stima; come tale ha una natura non coercibile e la legge non può assicurarne il suo esatto adempimento, tranne nel caso dell’aiuto degli alimenti (ex art. 143 c.c.).
La fedeltà, dice la giurisprudenza (vedi STS, Sala de lo Civil, sentenza n. 701 del 30/07/1999), quando non è rispettata comporta violazione degli articoli 67, 68 e 69 del codice civile e merita riprovazione etica e sociale, ma non può comportare un’indennizzazione economica, bensì solo la separazione e il divorzio.
I coniugi devono condividere le responsabilità domestiche e occuparsi degli ascendenti, discendenti e delle altre persone poste a loro carico (art. 68 c.c.).
I coniugi fissano di comune accordo il domicilio della famiglia e in caso di disaccordo la scelta è fatta dal giudice nell’interesse della famiglia (art. 70 c.c.).
Nessuno dei coniugi può attribuirsi la rappresentazione dell’altro se non gli è stata conferita (art. 71 c.c.).
Il regime patrimoniale
Il regime economico della famiglia, dal punto di vista giuridico, è l’insieme delle regole che disciplinano durante il matrimonio i rapporti economici tra i coniugi e tra questi e i terzi.
Gli sposi hanno la facoltà di scegliere il regime economico che preferiscono sottoscrivendo delle convenzioni matrimoniali (capitualciones matrimoniales), entro i limiti posti dal codice civile (art. 1315).
Le convenzioni sono contratti che per essere validi devono essere conclusi con atto pubblico (art. 1327 c.c.) davanti al notaio. Inoltre non devono essere contrari alla legge, al buon costume e non possono limitare l’uguaglianza di diritti spettanti ai coniugi (art. 1328 c.c.). Esse possono stipularsi prima o durante il matrimonio (art. 1326 c.c.), quindi oltre che per scegliere o sostituire il regime patrimoniale della famiglia, possono servire per modificarlo in parte (art. 1325 c.c.).
Per poter essere opposte ai terzi vanno iscritte nel Registro civile.
Quando i coniugi decidono di non stipulare convenzioni matrimoniali o quando queste risultino inefficaci, il regime patrimoniale della famiglia sarà quello della comunione legale (sociedad de gananciales, art. 1316 c.c.), che è il regime patrimoniale generale vigente in Spagna, tranne in quelle Comunità autonome nelle quali il diritto locale o derecho foral dispone l’applicazione di un altro regime. Così accade in Catalogna, Aragona, Baleari, Paesi Baschi e Navarra. Questi differenti regimi hanno carateristiche proprie che li avvicinano ora al regime convenzionale, ora a quello della separazione dei beni.
Qualunque sia il regime scelto dai coniugi, ciascuno deve contribuire con i propri beni alle spese familiari (art. 1318 c.c.). In caso ciò non avvenga, ciascun coniuge può rivolgersi al giudice perché adotti le misure opportune per l’adempimento delle obbligazioni assunte per la famiglia.
Il coniuge può compiere gli atti necessari a soddisfare le necessità ordinarie della famiglia, secondo gli usi del posto e le circostanze proprie di ciascun dovere a cui si attende. Per le obbligazioni familiari si risponde con i beni comuni e solo in via subordinata con i beni propri del coniuge che ha agito e successivamente con quelli dell’altro coniuge. In questi due ultimi casi il coniuge ha diritto di rivalersi sui beni comuni o di essere reintegrato in base al regime patrimoniale scelto (art. 1319 c.c.).
Della casa familiare e dei beni che l’arredano si può disporre solo di comune accordo o, in caso di disaccordo, con l’autorizzazione del giudice, anche quando tali beni siano propri di uno solo dei coniugi (art. 1320 c.c.).
I coniugi tra loro possono trasmettersi, a qualsiasi titolo, beni e diritti e sottoscrivere ogni tipo di contratto (art. 1323 c.c.).
Il codice civile disciplina diversi figure tipiche di regimi patrimoniali. La trattazione che segue offre un quadro generale non esaustivo del loro contenuto. Sono regimi patrimoniali tipici:
a) la comunione legale o sociedad de ganaciales;
b) la separazione dei beni o separación de bienes;
c) il regime di partecipazione o régimen de participación;
a) La comunione legale (sociedad de gananciales):
Secondo una definizione generale, questo regime economico comporta che i beni e gli incrementi acquistati dopo il matrimonio (ganancias) siano automaticamente proprietà comune, indipendentemente da chi li abbia pagati o ottenuti e rimangono tali per tutta la durata del matrimonio. Al momento dello scioglimento ciascuno rimane proprietario della metà dei beni.
Tuttavia ci sono beni che rimangono privati (o di ciascun coniuge) durante il matrimonio.
Quali beni sono privati nel regime della comunione legale? (art. 1346 c.c.):
· quelli che appartenevano esclusivamente a uno dei coniugi prima del matrimonio;
· quelli che sono acquistati successivamente al matrimonio gratuitamente da uno dei coniugi (sono i regali, le donazioni o le eredità);
· quelli che sono acquisati utilizzando beni privati propri;
· quelli che derivano dal risarcimento dei danni subiti da uno dei coniugi;
· i vestiti e gli oggetti di uso personale che non siano di eccezionale valore;
· gli strumenti necessari per l’esercizio della professione, tranne quando si tratti di professione o ufficio esercitato da entrambi i coniugi;
Che beni rientrano nella comunione legale? (art. 1347 cc.):
· quelli ottenuti da ciascun coniuge con il proprio lavoro; · i frutti, le rendite e gli interessi che producono tanto i beni privati quanto quelli della comunione;
· quelli acquistati con denaro comune sia dall’uno che dall’altro coniuge;
· le imprese costituite con beni comuni;
· il diritto di usufrutto o la pensione sono beni privati, però i frutti ottenuti da questi si considerano beni della comunione (art. 1349 c.c.);
· le vincite di gioco (art. 1351 c.c.).;
· I beni acquistati per donazione o testamento dai coniugi congiuntamente (art. 1353 c.c.).
I beni privati possono essere trasformati in beni della comunione per volontà comune dei coniugi cui appartengano.
Quei beni acquistati in parte con beni della comunione e in parte con beni privati, appartengono alla comunione e al coniuge in proporzione dell’apporto di ciascuno (art. 1354 c.c.).
I coniugi di comune accordo possono destinare alla comunione i beni acquistati a titolo oneroso durante il matrimonio, indipendentemente dall’appartenenza dei beni utilizzati per acquistarli. Gli acquisti fatti in forma congiunta e senza attribuzione per quota della loro proprietà, si presumono in comunione (art. 1355 c.c.).
Al momento dello scioglimento della comunione verrà confrontato il patrimonio iniziale e finale di ciascun coniuge e tutti gli incrementi (cabezas de ganado) saranno considerati appartenenti alla comunione (art. 1350 c.c.).
Una regola genrale fa presumere che tutti i beni esistenti durante il matrimonio per i quali non si può provare l’appartenenza esclusiva ad uno dei due coniugi (art. 1360 c.c.) siano in comunione. I beni comprati a rate (artt. 1356-1357 c.c.):
· appartengono alla comunione, anche se sono acquistati da uno dei coniugi con denaro proprio, quando la prima rata o primo esborso è pagato con denaro della comunione;
· sono privati se la prima rata fu pagata con denaro privato;
· se sono acquistati prima del matrimonio da uno dei coniugi, rimangono privati anche se la totalità del prezzo sia pagato con denaro della comunione. Fanno eccezione la casa e i beni che servono per arredarla; se fu acquistata in parte con denaro privato e in parte con beni comuni, apparterà al singolo coniuge e alla comunione in proporzione agli apporti di ciascuno.
I miglioramenti apportati ai beni hanno lo stesso carattere dei beni ai quali vengono apportati, indipendentemente dall’appartenenza del denaro con cui vengono realizzati.
In ogni caso, il coniuge è debitore verso la comunione o, al contrario, la comunione verso uno dei coniugi, quando un bene privato venga migliorato con beni appartenenti alla comunione e un bene della comunione con beni privati (artt. 1359 c.c.).
Le spese e le obbligazioni a carico della comunione. La comunione paga le spese derivanti dal (art. 1362 c.c.).:
· mantenimento della famiglia, il cibo, i vestiti e l’educazione dei figli comuni e dei figli di uno solo di essi che vivano nel nucleo familiare;
· acquisto, mantenimento e ogni altra spesa relativa ai beni comuni;
· l’amministrazione ordinaria dei beni privati di ciascuno dei coniugi;
· le spese ordinarie relative alla professione di ciascun coniuge;
· le donazioni o le cose promesse da parte di entrambi i coniugi di comune accordo (art. 1363 c.c.).
I beni della comunione rispondono anche per le obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi quando (art. 1365 c.c.):
· siano contratte nell’esercizio della potestà domestica (spese per l’alimentazione, pagamento di bollette, acquisto di oggetti di uso domestico, etc.) o derivino dalla gestione dei beni della comunione;
· derivino dall’esercizio ordinario della professione o ufficio;
· siano determinate dall’amministrazione ordinaria di beni privati di ciascun coniuge;
· siano contratte dai coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro;
· derivino da debiti di gioco di uno dei coniugi sempre che l’importo di questi possano considerarsi moderato secondo la situazione economica e gli usi della famiglia (art. 1371 c.c.).
I beni della comunione rispondono inoltre in tutti i casi in cui le obbligazioni sono contratte dai coniugi congiuntamente e da uno solo con il consenso dell’altro (art. 1367 c.c.).
In fine ciascun coniuge risponde con i beni privati dei propri debiti e quando tali beni non sono sufficienti, rispondono i beni della comunione fino al raggiungimento della metà che gli corrisponde. A tal fine i creditori possono chiedere lo scioglimento della comunione legale. In questo caso il regime patrimoniale della famiglia si trasformerà in quello di separazione dei beni, a meno che entro tre mesi dallo scioglimento il coniuge non debitore non ricostituisca con atto pubblico la comunione legale (art. 1374 c.c.).
L’amministrazione dei beni della comunione. L’amministrazione e gestione spetta ad entrambi i coniugi in forma congiunta, se non risulti diversamente dalle convenzioni matrimoniali (art. 1375 c.c.). Tuttavia ciascun coniuge può compiere spese urgenti che abbiano carattere di necessità, anche se siano straordinarie (art. 1386 c.c.). Quando uno dei coniugi si trovi nell’impossibilità di esprimere il proprio consenso ad un atto di amministrazione congiunto o ad atti di disposizione sui beni o li neghi senza motivo, l’altro può rivolgersi al giudice (artt. 1376-1377 c.c.).
Ciascun coniuge può disporre per testamento della propria metà dei beni, rispettando la legittima (art. 1379 c.c.).
Ciascun coniuge può anche utilizzare il denaro della comunione, senza il consenso dell’altro, quando serva per i bisogni della famiglia o l’esercizio della propria professione o l’amministrazione dei beni privati. Tuttavia l’altro coniuge deve essere a conoscenza degli atti compiuti o da compiersi (art. 1382 c.c.). Sono validi gli atti di amministrazione dei beni e quelli di disposizione (come la vendita, le locazioni, le cessioni, etc.) se il coniuge che ne dispone possiede i poteri per farlo (art. 1384 c.c.).
Il giudice può attribuire l’amministrazione della comunione legale a uno solo dei coniugi quando l’altro sia dichiarato incapace o quando abbia abbandonato la famiglia o ci sia separazione di fatto (art. 1388 c.c.).
L’amministrazione passa per legge all’altro coniuge, quando sia nominato tutore o rappresentante legale del consorte (art. 1387 c.c.).
b) Il regime di separazione dei beni (separación de bienes) Con questo regime ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei beni posseduti prima del matrimonio e di quelli acquistati durante il matrimonio. Dei propri beni ciascuno può godere e disporre liberamente.
Si avrà separazione dei beni(art. 1435 c.c.):
– quando espressamente lo scelgano i coniugi;
– quando i coniugi convengano con convenzione matrimoniale che non si avrà tra loro comunione legale, ma non specificano quale regime debba assumersi;
– quando durante il matrimonio si abbia scioglimento della comunione legale o del regime di partecipazione e i coniugi non optino per un diverso regime;
– quando così disponga il diritto forale della Comunità autonoma in cui si contrae il matrimonio e non si faccia una scelta per atto pubblico di un diverso regime patrimoniale.
I coniugi contribuiscono alle spese del matrimonio e della vita comune in proporzione alle proprie risorse economiche, se non hanno disposto diversamente con convenzione.
Il lavoro domestico svolto per la famiglia viene considerato un arricchimento per il patrimonio familiare e da’ diritto al coniuge che lo svolga, in caso di scioglimento del matrimonio, ad una pensione compensatoria (art. 1438 c.c.).
Il coniuge che gestisca i beni dell’altro, si considera che agisce come mandatario e risponde degli obblighi di quest’ultimo, però non ha l’obbligo di rendicontare i frutti da tali beni percepiti e consumati, se sono destinati al mantenimento della famiglia (art. 1439 c.c.).
Ciascun coniuge è responsabile personalmente delle obbligazioni che assume, tranne che per quelle contratte nell’esercizio dei poteri domestici (art. 1440 c.c.).
I beni che non si possa con certezza stabilire a chi appartengono, si considerano appartenere a ciascuno per metà (art. 1441 c.c.).
Nel caso di dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi si considererà, salvo prova contraria, che i beni acquistati dall’altro a titolo oneroso nel corso dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, siano stati donati per metà al coniuge fallito (art. 1442 c.c.).
c) Il regime di partecipazione (régimen de participación) Questo regime patrimoniale permette ai coniugi di partecipare agli incrementi che il patrimonio di ciascuno ottenga durante il matrimonio (art. 1411 c.c.). Ciascun coniuge ha l’amministrazione, la gestione e la disposizione dei propri beni personali e degli incrementi realizzati durante il matrimonio (art. 1412 c.c.).
Nel momento dello scioglimento del matrimonio o del cambio di regime patrimoniale, viene calcolato l’ammontare del patrimonio di ciascun coniuge (che può essere in attivo o in passivo) e lo si confronta con il patrimonio posseduto nel momento in cui il regime di partecipazione fu iniziato. Il coniuge che avrà ottenuto il minor incremento avrà diritto alla metà della differenza tra l’incremento del patrimonio dell’altro coniuge ed il proprio (art. 1427 c.c.).
I coniugi possono convenire, al momento della scelta di questo regime, che la partecipazione agli incrementi sia limitata solo ad una sua parte (per esempio il 50% o l’80%), però la partecipazione deve necessariamente essere identica per i due coniugi. Non si può prevedere, cioè che uno partecipi degli incrementi al 30% e l’altro al 50% o al 100% (art. 1429 c.c.).
Nel caso in cui esistano figli non comuni la partecipazione può essere solo al 50% (art. 1430 c.c.).
La separazione e il divorzio
Secondo il diritto internazionale privato di Spagna, la separazione e il divorzio sono regolate dalla legge nazionale comune ad entrambi i coniugi.
Nel caso i coniugi siano di diversa nazionalità si fa ricorso a diversi criteri, secondo l’ordine che segue (art. 107 c.c.) e si applicherà la legge:
1) del paese in cui i coniugi hanno la residenza comune nel momento in cui avanzano domanda di separazione o divorzio;
2) del paese in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune, se almeno uno dei due risiede ancora in tale paese;
3) la legge spagnola, quando almeno uno dei coniugi sia spagnolo o risiede abitualmente in Spagna.
Tuttavia si applicherà la legge spagnola in ogni caso, indipendentemente dai criteri indicati:
· quando non risulta applicabile nessuna delle leggi di cui ai punti 1, 2 e 3;
· quando la domanda sia presentata congiuntamente dai coniugi o da uno solo, con il consenso dell’altro;
· quando le leggi prima indicate non riconoscano la separazione o il divorzio o lo ammettano in forma discriminatoria o contraria all’ordine pubblico.
Nel caso il matrimonio sia contratto da due persone italiane dello stesso sesso, non potrà essere la legge italiana a regolare la separazione e il divorzio, dal momento che l’Italia non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Si dovrà far ricorso, quindi, alla legge spagnola o alla legge di altro paese che riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso, se a questa legge rinviano i criteri sopra indicati.
La legge 15/2005 ha riformato la disciplina della separazione e del divorzio.
Attualmente in Spagna separazione e divorzio sono due procedure alternative e non successive. Saranno i coniugi, o anche uno solo a decidere a quale delle due procedure ricorrere, tenendo conto che la separazione è ora inquadrata come un istituto che potrebbe regolare una crisi forse non definitiva del matrimonio.
a) La separazione.
La separazione viene dichiarata con provvedimento del giudice quando venga richiesta da entrambi i coniugi o da uno solo di essi, con il consenso o meno dell’altro. La domanda di separazione può essere avanzata solo quando siano trascorsi almeno tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, ad eccezione dei casi in cui vi sia un pericolo per la vita, l’integrità fisica, morale o sessuale del richiedente o dei figli.
Nella domanda vanno indicate le misure richieste per regolare gli effetti derivati dalla separazione (art. 82 c.c.).
La sentenza di separazione sospende la convivenza dei coniugi e fa venir meno la possibilità di disporre dei beni dell’altro coniuge nell’esercizio della potestà domestica (potestad doméstica) (art. 83 c.c.).
La separazione viene meno in caso di riconciliazione dei coniugi e lascia senza effetto i provvedimenti del giudice, tuttavia i coniugi devono comunicare al giudice la loro riconciliazione. Il giudice può confermare o modificare le misure adottate in favore dei figli nei casi in cui risulti necessario (art. 84 c.c.).
b) Il divorzio e lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio termina per morte o dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi. Cessa altresì per divorzio (art. 85 c.c.), dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiari (art. 89 c.c.).
Il divorzio può essere richiesto congiuntamente dai coniugi o da uno solo di essi, con o senza il consenso dell’altro, se siano trascorsi almeno tre mesi dalla celebrazione del matrimonio. Non è necessario che sia trascorso tale periodo quando vi sia pericolo per la vita, la sicurezza morale, fisica e sessuale del richiedente o dei figli (art. 86 c.c.). La domanda di divorzio deve contenere la richiesta delle misure per regolare il divorzio.
La riconciliazione successiva alla sentenza di divorzio non produce effetti legali. I divorziati dovranno contrarre nuovo matrimonio. Nel caso la riconciliazione avvenga prima della sentenza questa dovrà essere espressa perché si estingua il procedimento di divorzio (art. 88 c.c.).
La sentenza di divorzio produce effetti nei confronti dei terzi di buona fede dal momento della sua iscrizione nel Registro civile (art. 89 c.c.).
c) Effetti comuni alla separazione e al divorzio.
Dal momento della presentazione della domanda di separazione o divorzio, i coniugi possono vivere separati e viene meno la presunzione di convivenza coniugale (art. 102 c.c.). Viene meno anche qualsiasi rappresentanza o potere che i coniugi si fossero conferiti tra di loro e, salvo patto contrario, il potere di disporre dei beni dell’altro coniuge nell’esercizio della potestà domestica (art. 102 c.c.).
L’accordo proposto dei coniugi per regolare le conseguenze della separazione o del divorzio, deve contenere almeno le seguenti misure (art. 90 c.c.):
a) stabilire a chi spetta l’esercizio della patria potestà sui figli comuni e la regolazione dei permessi di visita e del tempo che i figli devono passare con il genitore che non viva abitualmente con essi;
b) stabilire, se ritenuto necessario, come si regolerà il permesso di visita dei nonni ai nipoti, tenendo sempre in conto l’interesse di questi;
c) attribuire l’uso della casa e dei beni che arredano la casa familiare;
d) stabilire la ripartizione delle spese del matrimonio e l’ammontare degli alimenti;
e) liquidare, quando necessario (quando proceda), il regime economico del matrimonio;
f) stabilire la pensione che in conformità all’art. 97 corrispondiere satisfacer, en suc aso, a uno dei coniugi.
Il giudice approva l’accordo presentato dai coniugi, salvo che li ritenga pregiudizievoli per i figli o gravemente pregiudizievoli per uno dei coniugi.
L’accordo sul diritto di visita dei nonni deve essere approvato necessariamente anche da questi.
Il giudice che rigetta gli accordi dei coniugi deve farlo con motivazione espressa. In questo caso i coniugi possono presentare un nuovo accordo.
Dal momento dell’approvazione da parte del giudice, gli accordi diventano immediatamente esecutivi.
Le misure adottate dal giudice in mancanza di un accordo dei coniugi o quelle convenute dai coniugi possono essere modificate giudizialmente o per nuovo accordo, quando si producano dei cambiamenti sostanziali delle circostanze. Il giudice può richiedere le garanzie reali o personali che ritiene necessarie per il compimento delle obbligazioni nascenti dalle misure convenute.
Nel caso manchi un accordo tra i coniugi, in tutto o in parte, sulla regolazione delle conseguenze della separazione o del divorzio – e quando ritiene di non poter approvare tale accordo, in tutto o in parte-, il