I vergognosi pregiudizi del Parlamento

  

A.C. 1658-1882-A
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Modifica all’articolo 61 del codice penale, concernente l’introduzione della circostanza aggravante relativa all’orientamento o alla discriminazione sessuale.


N. 1
Seduta del 13 ottobre 2009

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 e 1882, recante l’introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all’orientamento o alla discriminazione sessuale, presenta profili di violazione della Carta costituzionale;

1. (violazione dell’articolo 3 della Costituzione)

– la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto:
l’inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera
;

– non essendo possibile accertare nell’interiorità dell’animo l’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione;


2. (violazione dell’articolo 25 della Costituzione)

– la norma si pone in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione in quanto, in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all’orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale, a tal fine si evidenzia come dell’espressione «orientamento sessuale» non sia data una definizione, né sia rinvenibile nell’ordinamento penale. L’espressione è estremamente generica in quanto può indicare fenomeni specifici come l’omosessualità oppure, più in generale, ogni «tendenza sessuale» comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l’omosessualità;

– inoltre l’indeterminatezza concettuale dell’espressione orientamento sessuale non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela. Nel caso di specie la norma prevede come circostanza aggravante di reato una posizione soggettiva della persona offesa che non sempre appare meritevole di una tutela differenziata. Per comprendere appieno la censura di costituzionalità si osservi che ad oggi con riferimento alle particolari condizioni delle persone offese sono previste aggravanti unicamente per fatti commessi contro pubblici ufficiali, persone incaricate di pubblico servizio, persone rivestite della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. Orbene, è di tutta evidenza che a differenza della disposizione in esame nei casi citati si tratta sempre di posizioni oggettive: la particolare qualità della persona offesa giustifica ictu oculi un aggravio di tutela in relazione alla particolarità delle funzioni svolte. Anche nelle ipotesi, pur presenti nell’ordinamento e derivanti dall’adempimento di obblighi internazionali, di aggravanti che si applicano quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, si fa sempre riferimento a circostanze oggettive circa le condizioni della persona offesa,

delibera
di non procedere all’esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1658-1882-A.
n. 1.

Vietti, Buttiglione, Rao, Capitanio Santolini, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro.

RISULTATO VOTAZIONE 13 OTTOBRE 2009
Presenti 520
Votanti 507
Astenuti 13
Maggioranza 254
Hanno votato 285
Hanno votato no 222


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