Asilo, Immigrazione ed Affari Interni

  

Introduzione

Vi è una lunga storia di tentativi di coordinare le politiche di immigrazione dei paesi europei, ma solo nel 1999 con il Trattato di Amsterdam è stato dato finalmente un quadro legale entro il quale rendere operativi i provvedimenti su immigrazione ed asilo. Di pari passo si è lavorato per l'abbattimento delle frontiere tra i paesi ottenendo il maggiore risultato tra il 1985 ed il 2001 con la creazione ed il successivo allargamento dell'area di Schengen che è arrivata a comprendere 13 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Irlanda ed Inghilterra).


Il quadro legale

Il Trattato di Amsterdam ha inserito un nuovo capitolo nel Trattato della Comunità Europea relativo a "visti, asilo, immigrazione ed altre politiche relative alla libertà di circolazione". L'obiettivo principale di questo nuovo capitolo è la realizzazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di uno "Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia" [Articolo 61]. Questo spazio dovrà essere caratterizzato dall'abolizione dei controlli frontalieri ai confini interni all'Unione [Articolo 62] e dall'adozione di regole comuni principalmente per quanto riguarda l'asilo, ma anche l'immigrazione ed i cittadini di paesi terzi [Articolo 63].
Fondamentale è che ora tutte queste misure hanno la forma di legislazione europea vincolante e sono sotto la giurisdizione della Corte di Giustizia Europea [Articolo 68].

Per la rilevanza dei temi toccati, gli Stati Membri sono stati e sono tutt'ora estremamente restii a cedere sovranità all'Unione negli ambiti summenzionati, il che è risultato in una serie di limitazioni ai poteri degli organi dell'Unione. La prova principale di ciò sta nella richiesta di decisioni unanimi del Consiglio in quasi ogni ambito attinente a questo capitolo, come anche nel ruolo puramente consultivo del Parlamento Europeo, come ad alcune limitazioni alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea, relative solo a questo capitolo del Trattato.
Inoltre tre Stati Membri, Irlanda, Regno Unito e Danimarca, si sono riservate delle opzioni di non partecipazione a questa parte del Trattato.

Il Trattato di Amsterdam ha anche alterato il Patto di Schengen, integrandone le strutture in quelle dell'Unione Europea. Le regole di Schengen sono quindi diventate, per i tredici paesi che l'avevano sottoscritto, legislazione europea vincolante adottata tramite il normale processo legislativo dell'UE (senza la partecipazione di Irlanda e Regno Unito, e con certe eccezioni per la Danimarca).

Quest'area di politica comunitaria è quindi di estrema complessità e resta abbastanza distinta dal resto delle politiche comunitarie.


Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia

La creazione di uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia è il progetto più importante a livello europeo dopo la realizzazione dell'Euro. L'idea di questo Spazio va al di là della sola rimozione dei controlli frontalieri arrivando a toccare la cooperazione/armonizzazione nel campo del diritto penale e il miglioramento delle relazioni istituzionali tra le autorità di polizia e giudiziarie dei diversi Stati Membri.
A Tampere nell'Ottobre del 1999 è stato stabilito come doveva essere realizzato questo Spazio. In quest'occasione sono state stabilite le tappe per la realizzazione di politiche comuni nel campo dell'immigrazione, dell'asilo e del diritto. Fatto fondamentale è che la dimensione di "libertà" dello spazio include anche la "libertà dalla discriminazione" e le direttive adottate nel 2000 in attuazione dell'Articolo 13 sono state identificate come elementi del programma di Tampere.
Dopo Tampere la Commissione ha istituito una "Tabella dei risultati" (Scoreboard) in cui vengono presentate le proposte che la Commissione intende sottoporre all'attenzione del Consiglio, quando verranno presentate e quando verranno concluse. La "Tabella" viene aggiornata ogni sei mesi ed è reperibile a http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm

Vi sono vari punti di questa "Tabella" che sono di interesse per le persone LGBT.


Cooperazione Giudiziaria e di Polizia

Diversi provvedimenti in quest'ambito hanno implicazioni per gay e lesbiche. Ad esempio la denuncia di reati sarebbe facilitata da norme esplicite che richiedano la non-discriminazione ed un'adeguata tutela della privacy da parte delle autorità preposte nei casi in cui abbiano a che fare con vittime di reati che siano lesbiche e gay e con le loro famiglie.
Inoltre, è in via di approvazione la direttiva per una legislazione penale comune europea sui reati motivati dall'odio razziale (come la distribuzione di materiali razzisti e l'organizzazione di gruppi razzisti). In quest'ambito è di rilievo la possibilità di integrare la presente direttiva in modo da includere tutti i "reati motivati dall'odio" verso particolari categorie di persone ("hate crimes" – ivi compreso l'odio verso le persone omosessuali e transessuali) o, più probabilmente, di fare pressione per una direttiva che si occupi di tutte le altre forme di "reati motivati dall'odio".

Introduzione

Vi è una lunga storia di tentativi di coordinare le politiche di immigrazione dei paesi europei, ma solo nel 1999 con il Trattato di Amsterdam è stato dato finalmente un quadro legale entro il quale rendere operativi i provvedimenti su immigrazione ed asilo. Di pari passo si è lavorato per l'abbattimento delle frontiere tra i paesi ottenendo il maggiore risultato tra il 1985 ed il 2001 con la creazione ed il successivo allargamento dell'area di Schengen che è arrivata a comprendere 13 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea ad eccezione di Irlanda ed Inghilterra).


Il quadro legale

Il Trattato di Amsterdam ha inserito un nuovo capitolo nel Trattato della Comunità Europea relativo a "visti, asilo, immigrazione ed altre politiche relative alla libertà di circolazione". L'obiettivo principale di questo nuovo capitolo è la realizzazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di uno "Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia" [Articolo 61]. Questo spazio dovrà essere caratterizzato dall'abolizione dei controlli frontalieri ai confini interni all'Unione [Articolo 62] e dall'adozione di regole comuni principalmente per quanto riguarda l'asilo, ma anche l'immigrazione ed i cittadini di paesi terzi [Articolo 63].
Fondamentale è che ora tutte queste misure hanno la forma di legislazione europea vincolante e sono sotto la giurisdizione della Corte di Giustizia Europea [Articolo 68].

Per la rilevanza dei temi toccati, gli Stati Membri sono stati e sono tutt'ora estremamente restii a cedere sovranità all'Unione negli ambiti summenzionati, il che è risultato in una serie di limitazioni ai poteri degli organi dell'Unione. La prova principale di ciò sta nella richiesta di decisioni unanimi del Consiglio in quasi ogni ambito attinente a questo capitolo, come anche nel ruolo puramente consultivo del Parlamento Europeo, come ad alcune limitazioni alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea, relative solo a questo capitolo del Trattato.
Inoltre tre Stati Membri, Irlanda, Regno Unito e Danimarca, si sono riservate delle opzioni di non partecipazione a questa parte del Trattato.

Il Trattato di Amsterdam ha anche alterato il Patto di Schengen, integrandone le strutture in quelle dell'Unione Europea. Le regole di Schengen sono quindi diventate, per i tredici paesi che l'avevano sottoscritto, legislazione europea vincolante adottata tramite il normale processo legislativo dell'UE (senza la partecipazione di Irlanda e Regno Unito, e con certe eccezioni per la Danimarca).

Quest'area di politica comunitaria è quindi di estrema complessità e resta abbastanza distinta dal resto delle politiche comunitarie.


Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia

La creazione di uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia è il progetto più importante a livello europeo dopo la realizzazione dell'Euro. L'idea di questo Spazio va al di là della sola rimozione dei controlli frontalieri arrivando a toccare la cooperazione/armonizzazione nel campo del diritto penale e il miglioramento delle relazioni istituzionali tra le autorità di polizia e giudiziarie dei diversi Stati Membri.
A Tampere nell'Ottobre del 1999 è stato stabilito come doveva essere realizzato questo Spazio. In quest'occasione sono state stabilite le tappe per la realizzazione di politiche comuni nel campo dell'immigrazione, dell'asilo e del diritto. Fatto fondamentale è che la dimensione di "libertà" dello spazio include anche la "libertà dalla discriminazione" e le direttive adottate nel 2000 in attuazione dell'Articolo 13 sono state identificate come elementi del programma di Tampere.
Dopo Tampere la Commissione ha istituito una "Tabella dei risultati" (Scoreboard) in cui vengono presentate le proposte che la Commissione intende sottoporre all'attenzione del Consiglio, quando verranno presentate e quando verranno concluse. La "Tabella" viene aggiornata ogni sei mesi ed è reperibile a http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm

Vi sono vari punti di questa "Tabella" che sono di interesse per le persone LGBT.


Cooperazione Giudiziaria e di Polizia

Diversi provvedimenti in quest'ambito hanno implicazioni per gay e lesbiche. Ad esempio la denuncia di reati sarebbe facilitata da norme esplicite che richiedano la non-discriminazione ed un'adeguata tutela della privacy da parte delle autorità preposte nei casi in cui abbiano a che fare con vittime di reati che siano lesbiche e gay e con le loro famiglie.
Inoltre, è in via di approvazione la direttiva per una legislazione penale comune europea sui reati motivati dall'odio razziale (come la distribuzione di materiali razzisti e l'organizzazione di gruppi razzisti). In quest'ambito è di rilievo la possibilità di integrare la presente direttiva in modo da includere tutti i "reati motivati dall'odio" verso particolari categorie di persone ("hate crimes" – ivi compreso l'odio verso le persone omosessuali e transessuali) o, più probabilmente, di fare pressione per una direttiva che si occupi di tutte le altre forme di "reati motivati dall'odio".

Asilo

A Tampere si è stabilito che le normative comunitarie dovrebbero portare a delle procedure comuni per la concessione del diritto di asilo e ad uno status per coloro ai quali viene garantito l'asilo che sia uniforme e valido in tutta l'Unione. Inoltre politiche di asilo divergenti nei vari Stati membri dovranno scomparire.
A questo fine è in elaborazione un approccio comprensivo al fenomeno dell'immigrazione (migration) che si occuperà di questioni politiche, di diritti umani e di sviluppo relativi a paesi e regioni di origine e di transito, con un'ottica particolare per l'aiuto allo sviluppo congiunto.
Lo scopo ultimo del sistema comune di asilo europeo è di "assicurare una piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra, garantendo che nessuno venga respinto verso la persecuzione". Nello specifico, è stata pubblicata la prima stesura di una Direttiva sulle procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato e tra poco verrà resa disponibile anche la prima stesura di una Direttiva per il riconoscimento e la definizione dello status di rifugiato.

In quest'ambito il riconoscimento della persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale come una motivazione per la concessione dell'asilo è cruciale. Proprio a causa delle persecuzioni a cui sono soggette le persone omosessuali e le loro famiglie in determinati paesi è fondamentale che vengano migliorate e rafforzate le procedure che garantiscono la riservatezza dei dati delle persone richiedenti asilo.
Di rilievo è anche la definizione dei "paesi terzi sicuri" e di "paesi di origine sicuri" perché i paesi "sicuri" relativamente ad alcuni motivi di persecuzione possono non essere sicuri per chi è perseguitato in base al proprio orientamento sessuale.

Attenzione deve essere posta anche alle politiche relative ai visti di ingresso in modo che non vengano posti ostacoli difficili da superare per le persone che fuggano da stati in cui gay e lesbiche soffrono le peggiori forme di persecuzione. Ad esempio le norme per il visto d'ingresso richiedono un visto precedente all'ingresso per persone provenienti dall'Afganistan.


Immigrazione – Cittadini di Paesi Terzi

Le politiche per il ricongiungimento familiare sono probabilmente l'area di maggior interesse per le persone LGBT. E' già stata pubblicata la prima stesura della Direttiva sulla riunificazione familiare che riguarda cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato Membro ed i rifugiati. Nella bozza si legge che queste persone possano essere raggiunte dal "coniuge, o dal/la partner non sposato/a che viva in un relazione stabile con il richiedente, se la legislazione dello Stato Membro interessato tratta la situazione di coppie non sposate come equivalente a quella di coppie sposate". La presente direttiva riguarda anche cittadini dell'Unione Europea il/la cui partner sia cittadino/a di un paese terzo. Se da un lato è senz'altro innovativo per la legislazione comunitaria che vengano prese in considerazione anche coppie non sposate, incluse quelle omosessuali, dall'altro bisogna notare come l'approccio proposto sia del tutto inconsistente perché: è contrario al principio generale dell'armonizzazione legislativa tra Stati Membri, determina una discriminazione inaccettabile basata sulla residenza/cittadinanza in Stati Membri diversi (un omosessuale in Svezia può essere raggiunto dal proprio partner, in Italia invece no), non è chiaro quali situazioni siano da ritenersi equivalenti a quelle di coppie sposate (la legge svedese per le coppie omosessuali probabilmente lo è, il PaCS in Francia probabilmente no).
Inoltre, va evidenziato come ad esempio in Inghilterra, pur non essendovi riconoscimento per le coppie non sposate (eterosessuali od omosessuali), il ricongiungimento familiare sia possibile anche per le coppie di fatto. I due partner devono provare di essere una coppia e ciò può avvenire tramite mezzi indiretti come la dimostrazione di aver vissuto insieme per un certo tempo, di aver condiviso spese o attraverso altri tipi di accertamenti indiretti, senza l'obbligatorietà di un attestato di matrimonio od istituto equivalente. Una normativa che seguisse la linea tracciata dalla normativa inglese sarebbe auspicabile anche a livello di tutta l'Unione Europea e certo preferibile all'approccio finora adottato nella bozza di Direttiva.

Altro punto rilevante è che venga assicurata la possibilità ai cittadini di paesi terzi immigrati regolarmente in uno Stato Membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno permanente di trasferirsi in un altro stato dell'Unione. Questa possibilità è garantita dal testo attuale della Direttiva che assicura anche il diritto ai cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno permanente di essere raggiunti nel nuovo Stato Membro ove eleggano domicilio anche dai membri della loro famiglia. I "membri" della famiglia comprendono anche i partner dello stesso sesso, se lo stato in cui il permesso di soggiorno è stato ottenuto "tratta la situazione di coppie non sposate come equivalente a quella di coppie sposate". Ciò genera ulteriori contraddizioni, perché ad esempio un cittadino statunitense residente in Olanda ed il proprio partner omosessuale ivi residente possono trasferirsi in Italia ed essere considerati una coppia, ma lo stesso cittadino non può vedere riconosciuta la propria relazione se ha ottenuto il permesso di residenza in Italia.

Asilo

A Tampere si è stabilito che le normative comunitarie dovrebbero portare a delle procedure comuni per la concessione del diritto di asilo e ad uno status per coloro ai quali viene garantito l'asilo che sia uniforme e valido in tutta l'Unione. Inoltre politiche di asilo divergenti nei vari Stati membri dovranno scomparire.
A questo fine è in elaborazione un approccio comprensivo al fenomeno dell'immigrazione (migration) che si occuperà di questioni politiche, di diritti umani e di sviluppo relativi a paesi e regioni di origine e di transito, con un'ottica particolare per l'aiuto allo sviluppo congiunto.
Lo scopo ultimo del sistema comune di asilo europeo è di "assicurare una piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra, garantendo che nessuno venga respinto verso la persecuzione". Nello specifico, è stata pubblicata la prima stesura di una Direttiva sulle procedure per la concessione e la revoca dello status di rifugiato e tra poco verrà resa disponibile anche la prima stesura di una Direttiva per il riconoscimento e la definizione dello status di rifugiato.

In quest'ambito il riconoscimento della persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale come una motivazione per la concessione dell'asilo è cruciale. Proprio a causa delle persecuzioni a cui sono soggette le persone omosessuali e le loro famiglie in determinati paesi è fondamentale che vengano migliorate e rafforzate le procedure che garantiscono la riservatezza dei dati delle persone richiedenti asilo.
Di rilievo è anche la definizione dei "paesi terzi sicuri" e di "paesi di origine sicuri" perché i paesi "sicuri" relativamente ad alcuni motivi di persecuzione possono non essere sicuri per chi è perseguitato in base al proprio orientamento sessuale.

Attenzione deve essere posta anche alle politiche relative ai visti di ingresso in modo che non vengano posti ostacoli difficili da superare per le persone che fuggano da stati in cui gay e lesbiche soffrono le peggiori forme di persecuzione. Ad esempio le norme per il visto d'ingresso richiedono un visto precedente all'ingresso per persone provenienti dall'Afganistan.


Immigrazione – Cittadini di Paesi Terzi

Le politiche per il ricongiungimento familiare sono probabilmente l'area di maggior interesse per le persone LGBT. E' già stata pubblicata la prima stesura della Direttiva sulla riunificazione familiare che riguarda cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato Membro ed i rifugiati. Nella bozza si legge che queste persone possano essere raggiunte dal "coniuge, o dal/la partner non sposato/a che viva in un relazione stabile con il richiedente, se la legislazione dello Stato Membro interessato tratta la situazione di coppie non sposate come equivalente a quella di coppie sposate". La presente direttiva riguarda anche cittadini dell'Unione Europea il/la cui partner sia cittadino/a di un paese terzo. Se da un lato è senz'altro innovativo per la legislazione comunitaria che vengano prese in considerazione anche coppie non sposate, incluse quelle omosessuali, dall'altro bisogna notare come l'approccio proposto sia del tutto inconsistente perché: è contrario al principio generale dell'armonizzazione legislativa tra Stati Membri, determina una discriminazione inaccettabile basata sulla residenza/cittadinanza in Stati Membri diversi (un omosessuale in Svezia può essere raggiunto dal proprio partner, in Italia invece no), non è chiaro quali situazioni siano da ritenersi equivalenti a quelle di coppie sposate (la legge svedese per le coppie omosessuali probabilmente lo è, il PaCS in Francia probabilmente no).
Inoltre, va evidenziato come ad esempio in Inghilterra, pur non essendovi riconoscimento per le coppie non sposate (eterosessuali od omosessuali), il ricongiungimento familiare sia possibile anche per le coppie di fatto. I due partner devono provare di essere una coppia e ciò può avvenire tramite mezzi indiretti come la dimostrazione di aver vissuto insieme per un certo tempo, di aver condiviso spese o attraverso altri tipi di accertamenti indiretti, senza l'obbligatorietà di un attestato di matrimonio od istituto equivalente. Una normativa che seguisse la linea tracciata dalla normativa inglese sarebbe auspicabile anche a livello di tutta l'Unione Europea e certo preferibile all'approccio finora adottato nella bozza di Direttiva.

Altro punto rilevante è che venga assicurata la possibilità ai cittadini di paesi terzi immigrati regolarmente in uno Stato Membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno permanente di trasferirsi in un altro stato dell'Unione. Questa possibilità è garantita dal testo attuale della Direttiva che assicura anche il diritto ai cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno permanente di essere raggiunti nel nuovo Stato Membro ove eleggano domicilio anche dai membri della loro famiglia. I "membri" della famiglia comprendono anche i partner dello stesso sesso, se lo stato in cui il permesso di soggiorno è stato ottenuto "tratta la situazione di coppie non sposate come equivalente a quella di coppie sposate". Ciò genera ulteriori contraddizioni, perché ad esempio un cittadino statunitense residente in Olanda ed il proprio partner omosessuale ivi residente possono trasferirsi in Italia ed essere considerati una coppia, ma lo stesso cittadino non può vedere riconosciuta la propria relazione se ha ottenuto il permesso di residenza in Italia.

Libertà di Circolazione dei Cittadini

E' stata pubblicata la bozza della Direttiva sulla Libera Circolazione dei Cittadini. Detta Direttiva vuole stabilire un insieme di norme comuni che regolino il trasferirsi dei cittadini da un paese all'altro all'interno dell'Unione. Il concetto di "libertà di circolazione" è quindi da intendersi in senso ampio e vuole dare la possibilità a tutti i cittadini di muoversi e trasferirsi nei vari stati dell'Unione come se si muovessero all'interno del loro stato di origine.
Sussistono alcune limitazione; per i lavoratori il diritto di residenza resta legato all'essere "impegnati in un attività remunerativa", per i non lavoratori i primi quattro anni di residenza restano subordinati ad un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie e dalla copertura medico-sanitaria, ma, e questa è una novità, dopo quattro anni tutte queste condizioni vengono a cadere. Si comprende facilmente come la discriminazione, ivi compresa quella per orientamento sessuale, possa essere un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini, come osservato già nel preambolo alla Direttiva Quadro.(1)
Di nuovo un punto chiave risulta la definizione di "membro della famiglia".
Nel memorandum esplicativo allegato alla proposta di Direttiva si legge come venga preso atto del rapido cambiamento negli anni del concetto di "gruppo familiare" e dell'esistenza di coppie "de facto" spesso con figli a cui alcuni Stati Membri hanno dato la possibilità di un riconoscimento giuridico, quindi, si legge, "nel contesto del diritto di residenza, la legislazione comunitaria non può ignorare questi sviluppi".
L'Articolo 2 contiene la definizione di "membro della famiglia" che risulta essere (per quanto ci riguarda) "un coniuge" e "il/la partner non sposato/a, se la legislazione dello Stato Membro ospitante tratta le coppie non sposate come equivalenti alle coppie sposate ed in accordo con le condizioni stabilite da detta legislazione". Lo stato ospitante è lo stato in cui la persona, seguita dalla propria famiglia, si trasferisce. Ci troviamo di fronte di nuove a situazioni paradossali. Ad esempio, un cittadini olandese sposato con il proprio partner omosessuale non vede riconosciuto il proprio matrimonio Italia, mentre, per quanto previsto dalla Direttiva sulla riunificazione familiare, un cittadino statunitense, residente in Olanda, sposato al proprio partner omosessuale con matrimonio olandese vedrebbe la propria coppia riconosciuta in Italia. Oltre a questa discriminazione inaccettabile tra cittadini europei e non europei, che privilegia questi ultimi, va notato come la definizione di "membro della famiglia" sia restrittiva e pregiudichi la libertà di circolazione di tutte le persone, omosessuali ed eterosessuali, che formino una coppia di fatto e vivano in paesi dove la propria convivenza viene riconosciuta e tutelata dalla legge dello stato. Il trasferirsi in un paese che non garantisce un equivalente riconoscimento alla propria coppia ed alla propria famiglia(2) rappresenta quindi un danno notevole e di conseguenza il mancato riconoscimento di coppie e famiglie costituisce un grave ostacolo alla libertà di circolazione dei cittadini.

La Direttiva summenzionata rientra tra le norme sottoposte a procedure di co-decisione tra Consiglio e Parlamento. Questo lascia molte più possibilità di influenzare il testo definitivo della Direttiva attraverso l'attività di lobbying nei confronti degli europarlamentari, ove non sia possibile svolgerla direttamente sui governi.

ILGA-Europe è particolarmente impegnata nell'attività di lobbying relativo a questa Direttiva. Sono già disponibili ulteriori documenti in merito.


(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (11) La discriminazione basata su… tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare… la libera circolazione delle persone.

(2) Non è peregrina la puntualizzazione "alla propria coppia e alla propria famiglia", in quanto nel termine famiglia vengono inclusi anche i figli che possono essere figli di uno solo dei due partner (come è il caso delle coppie lesbiche con figli, ma anche di coppie di fatto con figli avuti da precedenti relazioni e così via) e che subiscono le medesime limitazioni come membri della famiglia a cui sono sottoposti i genitori.

Libertà di Circolazione dei Cittadini

E' stata pubblicata la bozza della Direttiva sulla Libera Circolazione dei Cittadini. Detta Direttiva vuole stabilire un insieme di norme comuni che regolino il trasferirsi dei cittadini da un paese all'altro all'interno dell'Unione. Il concetto di "libertà di circolazione" è quindi da intendersi in senso ampio e vuole dare la possibilità a tutti i cittadini di muoversi e trasferirsi nei vari stati dell'Unione come se si muovessero all'interno del loro stato di origine.
Sussistono alcune limitazione; per i lavoratori il diritto di residenza resta legato all'essere "impegnati in un attività remunerativa", per i non lavoratori i primi quattro anni di residenza restano subordinati ad un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie e dalla copertura medico-sanitaria, ma, e questa è una novità, dopo quattro anni tutte queste condizioni vengono a cadere. Si comprende facilmente come la discriminazione, ivi compresa quella per orientamento sessuale, possa essere un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini, come osservato già nel preambolo alla Direttiva Quadro.(1)
Di nuovo un punto chiave risulta la definizione di "membro della famiglia".
Nel memorandum esplicativo allegato alla proposta di Direttiva si legge come venga preso atto del rapido cambiamento negli anni del concetto di "gruppo familiare" e dell'esistenza di coppie "de facto" spesso con figli a cui alcuni Stati Membri hanno dato la possibilità di un riconoscimento giuridico, quindi, si legge, "nel contesto del diritto di residenza, la legislazione comunitaria non può ignorare questi sviluppi".
L'Articolo 2 contiene la definizione di "membro della famiglia" che risulta essere (per quanto ci riguarda) "un coniuge" e "il/la partner non sposato/a, se la legislazione dello Stato Membro ospitante tratta le coppie non sposate come equivalenti alle coppie sposate ed in accordo con le condizioni stabilite da detta legislazione". Lo stato ospitante è lo stato in cui la persona, seguita dalla propria famiglia, si trasferisce. Ci troviamo di fronte di nuove a situazioni paradossali. Ad esempio, un cittadini olandese sposato con il proprio partner omosessuale non vede riconosciuto il proprio matrimonio Italia, mentre, per quanto previsto dalla Direttiva sulla riunificazione familiare, un cittadino statunitense, residente in Olanda, sposato al proprio partner omosessuale con matrimonio olandese vedrebbe la propria coppia riconosciuta in Italia. Oltre a questa discriminazione inaccettabile tra cittadini europei e non europei, che privilegia questi ultimi, va notato come la definizione di "membro della famiglia" sia restrittiva e pregiudichi la libertà di circolazione di tutte le persone, omosessuali ed eterosessuali, che formino una coppia di fatto e vivano in paesi dove la propria convivenza viene riconosciuta e tutelata dalla legge dello stato. Il trasferirsi in un paese che non garantisce un equivalente riconoscimento alla propria coppia ed alla propria famiglia(2) rappresenta quindi un danno notevole e di conseguenza il mancato riconoscimento di coppie e famiglie costituisce un grave ostacolo alla libertà di circolazione dei cittadini.

La Direttiva summenzionata rientra tra le norme sottoposte a procedure di co-decisione tra Consiglio e Parlamento. Questo lascia molte più possibilità di influenzare il testo definitivo della Direttiva attraverso l'attività di lobbying nei confronti degli europarlamentari, ove non sia possibile svolgerla direttamente sui governi.

ILGA-Europe è particolarmente impegnata nell'attività di lobbying relativo a questa Direttiva. Sono già disponibili ulteriori documenti in merito.


(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (11) La discriminazione basata su… tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare… la libera circolazione delle persone.

(2) Non è peregrina la puntualizzazione "alla propria coppia e alla propria famiglia", in quanto nel termine famiglia vengono inclusi anche i figli che possono essere figli di uno solo dei due partner (come è il caso delle coppie lesbiche con figli, ma anche di coppie di fatto con figli avuti da precedenti relazioni e così via) e che subiscono le medesime limitazioni come membri della famiglia a cui sono sottoposti i genitori.


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